Art. 129. 
                      Conformita' al contratto 
  1. Il venditore ha l'obbligo  di  consegnare  al  consumatore  beni
conformi al contratto di vendita. 
  2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se,
ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: 
    a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente  beni  dello
stesso tipo; 
    b)  sono  conformi  alla  descrizione  fatta  dal   venditore   e
possiedono le qualita' del bene che il  venditore  ha  presentato  al
consumatore come campione o modello; 
    c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali  di  un  bene
dello  stesso  tipo,  che   il   consumatore   puo'   ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso,  delle
dichiarazioni pubbliche sulle  caratteristiche  specifiche  dei  beni
fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal  suo  agente  o
rappresentante,    in     particolare     nella     pubblicita'     o
sull'etichettatura; 
    d)  sono  altresi'  idonei   all'uso   particolare   voluto   dal
consumatore e che sia  stato  da  questi  portato  a  conoscenza  del
venditore al  momento  della  conclusione  del  contratto  e  che  il
venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. 
  3.  Non  vi  e'  difetto  di  conformita'  se,  al  momento   della
conclusione del  contratto,  il  consumatore  era  a  conoscenza  del
difetto non poteva  ignorarlo  con  l'ordinaria  diligenza  o  se  il
difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali  forniti  dal
consumatore. 
  4. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni  pubbliche  di
cui al comma  2,  lettera  c),  quando,  in  via  anche  alternativa,
dimostra che: 
    a)  non  era  a  conoscenza  della  dichiarazione  e  non  poteva
conoscerla con l'ordinaria diligenza; 
    b) la dichiarazione e'  stata  adeguatamente  corretta  entro  il
momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile
al consumatore; 
    c) la decisione di acquistare il bene di  consumo  non  e'  stata
influenzata dalla dichiarazione. 
  5.  Il  difetto   di   conformita'   che   deriva   dall'imperfetta
installazione del  bene  di  consumo  e'  equiparato  al  difetto  di
conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto
di vendita ed e' stata  effettuata  dal  venditore  o  sotto  la  sua
responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in  cui
il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia  da
questo installato in modo non corretto a causa di una  carenza  delle
istruzioni di installazione.