Art. 132. 
                               Termini 
  1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130,  quando
il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di  due  anni
dalla consegna del bene. 
  2. Il consumatore decade dai diritti  previsti  dall'articolo  130,
comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro
il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il  difetto.  La
denuncia  non  e'  necessaria  se  il   venditore   ha   riconosciuto
l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 
  3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti  di  conformita'
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero
gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia  incompatibile  con  la
natura del bene o con la natura del difetto di conformita'. 
  4.  L'azione  diretta  a  far  valere  i  difetti  non  dolosamente
occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel  termine  di
ventisei mesi dalla  consegna  del  bene;  il  consumatore,  che  sia
convenuto per l'esecuzione del contratto, puo'  tuttavia  far  valere
sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto
di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla  scoperta  e
prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.