Art. 57. 
 
                    Attivita' di riassicurazione 
 
  1. L'attivita' di  riassicurazione  consiste  nell'accettazione  di
rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di
riassicurazione ed e'  riservata  alle  imprese  di  riassicurazione,
salvo quanto previsto dal comma 4. 
  2.  Le  imprese  di  riassicurazione  limitano  l'oggetto   sociale
all'esercizio della riassicurazione ed  alle  operazioni  connesse  o
strumentali. 
  3. E' vietata la costituzione nel territorio  della  Repubblica  di
societa' che  hanno  per  oggetto  esclusivo  l'esercizio  all'estero
dell'attivita' riassicurativa. 
  4.  L'impresa  di   assicurazione   che   esercita   congiuntamente
l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui
al titolo II relativamente all'assicurazione  diretta.  All'attivita'
di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano,
per  quanto  concerne  l'accesso   all'attivita',   le   disposizioni
specificamente stabilite per tali imprese all'articolo 59.