Art. 57. Attivita' di riassicurazione 1. L'attivita' di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed e' riservata alle imprese di riassicurazione, salvo quanto previsto dal comma 4. 2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. 3. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attivita' riassicurativa. 4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II relativamente all'assicurazione diretta. All'attivita' di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano, per quanto concerne l'accesso all'attivita', le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese all'articolo 59.