ART. 137
(sanzioni penali)
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque
reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad
effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia
stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due
anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi
di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui
uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le
altre prescrizioni dell'autorita' competente a norma degli articoli
107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due
anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei
risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena
di cui al comma 3.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel
caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, oppure superi i limiti piu' restrittivi
fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita'
competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle
sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i
valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del
medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e
l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore
di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che
nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti
dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera
all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non
osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5,
si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti
non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli
insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini
di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino
a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti
incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge
n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura
penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui
all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato
dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero
dell'articolo 85, comma 2, e' punito con l'ammenda da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli
articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma
dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il
raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualita' delle
acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai
provvedimenti adottati dall'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o
con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni
se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto
assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle
convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate
dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi
rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si
verificano naturalmente in mare e purche' in presenza di preventiva
autorizzazione da parte dell'autorita' competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di
allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche' di
acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle
procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine
di sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo, e'
punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con
l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque
effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle
procedure di cui alla normativa vigente.
Note all'art. 137:
- L'art. 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' il
seguente:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare
delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a
motore o del natante posto in circolazione senza essere
coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto
in circolazione senza che per lo stesso sia stato
rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento
delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di un a somma di denaro possono procedere anche
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,
oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti
commi, possono procedere, quando non sia possibile
acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni
in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si
applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e
del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di
procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli
specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi
vigenti.».
- L'art. 55 del codice di procedura penale e' il
seguente:
«Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La
polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli
atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione
della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
dall'autorita' giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».
- L'art. 354 del codice di procedura penale e' il
seguente:
«Art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose
e sulle persone. Sequestro). - 1. Gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le
cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato
dei luoghi e delle cose non venga mutato prima
dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi
indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque
si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire
tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione
delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria
compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del
reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli
ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari
accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla
ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il
prelievo di materiale biologico, si osservano le
disposizioni del comma 2-bis dell'art. 349.»