ART. 139
                      (obblighi del condannato)

   1.  Con  la  sentenza di condanna per i reati previsti nella parte
terza  del  presente  decreto,  o  con  la  decisione emessa ai sensi
dell'articolo  444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione  condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinato  al
risarcimento  del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino.
 
          Nota all'art. 139:
              - L'art.   444   del  codice  di  procedura  penale  e'
          riportato alle note dell'art. 138.