Art. 206 
                          Norme applicabili 
        (articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 
         31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1, 
             49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17) 
 
  1. Ai contratti pubblici di cui  al  presente  capo  si  applicano,
oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui alle parti I,
IV,  e  V,  i  seguenti  articoli  della  parte  II,  titolo  I:  29,
intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le  soglie
di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1,
2, 3, 4, fatte salve  le  norme  della  presente  parte  in  tema  di
qualificazione; 55, comma 1, limitatamente  agli  enti  aggiudicatori
che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la
precisazione  che  la  menzione  della  determina  a   contrarre   e'
facoltativa;  58,  con  il  rispetto  dei  termini  previsti  per  la
procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con  esclusione
delle  norme  che  riguardano  la  procedura  urgente;  in  relazione
all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e  in  risposta  a  una
domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo,
224, comma 1,  lettera  c),  sono  pubblicati  entro  cinque  giorni,
purche' il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73;  74;
76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le
varianti  anche  nel   capitolato   d'oneri,   indicando,   in   caso
affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono
rispettare nonche' le modalita' per la loro  presentazione;  77;  79;
81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che  i  criteri  di  cui
all'articolo  83,  comma  1,  la   ponderazione   relativa   di   cui
all'articolo  83,  comma  2,  o  l'ordine  di   importanza   di   cui
all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi
di cui  all'articolo  83,  comma  4,  sono  precisati  all'occorrenza
nell'avviso con cui si  indice  la  gara,  nell'invito  a  confermare
l'interesse  di  cui  all'articolo  226,  comma  5,   nell'invito   a
presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri;  84;  85,
con la precisazione che gli enti aggiudicatori  possono  indicare  di
volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel  bando,  con  un
altro degli avvisi con cui si indice la gara ai  sensi  dell'articolo
224; 86,  con  la  precisazione  che  gli  enti  aggiudicatori  hanno
facolta' di utilizzare i  criteri  di  individuazione  delle  offerte
anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara
o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131. 
  2. Quando, ai sensi della  presente  parte,  la  gara  puo'  essere
indetta, oltre che con bando di gara, anche con un  avviso  periodico
indicativo  o  con  un  avviso  sull'esistenza  di  un   sistema   di
qualificazione, il riferimento al "bando  di  gara"  contenuto  negli
articoli della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai
contratti soggetti alla presente parte, deve  intendersi  comprensivo
di tutti e tre tali avvisi. 
  3.  Nel  rispetto  del  principio  di  proporzionalita',  gli  enti
aggiudicatori possono applicare altre disposizioni  della  parte  II,
alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente  articolo,
indicandolo nell'avviso con cui si  indice  la  gara,  ovvero,  nelle
procedure  in  cui  manchi  l'avviso  con  cui  si  indice  la  gara,
nell'invito a presentare un'offerta.