Art. 207 
                         Enti aggiudicatori 
(articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17;  articoli  1  e  2,  d.lgs.  n.
                              158/1995) 
 
  1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti,
a soggetti: 
    a) che sono amministrazioni aggiudicatrici  o  imprese  pubbliche
che svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da  208  a  213
del presente codice; 
    b) che  non  essendo  amministrazioni  aggiudicatrici  o  imprese
pubbliche annoverano tra le loro attivita' una o piu'  attivita'  tra
quelle di cui agli articoli da 208 a  213  e  operano  in  virtu'  di
diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita'  competente
di uno Stato membro. 
  2. Sono diritti speciali  o  esclusivi  i  diritti  costituiti  per
legge,  regolamento  o  in  virtu'  di  una   concessione   o   altro
provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare  a  uno  o
piu' soggetti l'esercizio di una attivita' di cui  agli  articoli  da
208 a 213 e di incidere  sostanzialmente  sulla  capacita'  di  altri
soggetti di esercitare tale attivita'.