Art. 207 Enti aggiudicatori (articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995) 1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti: a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice; b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attivita' una o piu' attivita' tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente di uno Stato membro. 2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtu' di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o piu' soggetti l'esercizio di una attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri soggetti di esercitare tale attivita'.