Art. 208. 
                Gas, energia termica ed elettricita' 
       (art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, le  norme  della
presente parte si applicano alle seguenti attivita': 
    a) la messa a disposizione o gestione  di  reti  fisse  destinate
alla fornitura di un servizio  al  pubblico  in  connessione  con  la
produzione, il trasporto o la  distribuzione  di  gas  o  di  energia
termica; 
  oppure 
    b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica. 
  2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono
un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non  e'
un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita'  di
cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) la produzione di gas o di energia termica da  parte  dell'ente
interessato  e'  l'inevitabile  risultato   dell'esercizio   di   una
attivita' non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o  dagli
articoli da 209 a 213; 
    b) l'alimentazione della rete  pubblica  mira  solo  a  sfruttare
economicamente tale produzione e corrisponde al massimo  al  20%  del
fatturato dell'ente,  considerando  la  media  dell'ultimo  triennio,
compreso l'anno in corso. 
  3. Per quanto riguarda l'elettricita', la presente parte si applica
alle seguenti attivita': 
    a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse  destinate
alla fornitura di un servizio  al  pubblico  in  connessione  con  la
produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita'; 
    b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricita'. 
  4. L'alimentazione con  elettricita'  di  reti  che  forniscono  un
servizio al pubblico da parte di un ente  aggiudicatore  che  non  e'
un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita'  di
cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) la produzione di elettricita' da parte  dell'ente  interessato
avviene  perche'  il  suo  consumo  e'  necessario  all'esercizio  di
un'attivita' non prevista dai commi 1 o 3  del  presente  articolo  o
dagli articoli da 209 a 213; 
    b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo  dal  consumo
proprio dell'ente e non supera il  30%  della  produzione  totale  di
energia  dell'ente,  considerando  la  media  dell'ultimo   triennio,
compreso l'anno in corso.