Art. 209. Acqua (art. 4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8, d.lgs. n. 158/1995) 1. Per quanto riguarda l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attivita': a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile. 2. La norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un'attivita' di cui al comma 1, e che, alternativamente: a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti piu' del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio; b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue. 3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di una attivita' non prevista dagli articoli da 208 a 213; b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.