Art. 211. 
                           Servizi postali 
                   (art. 6, direttiva n. 2004/17) 
 
  1. Le  norme  della  presente  parte  e  le  disposizioni  in  essa
richiamate si applicano alle attivita'  relative  alla  fornitura  di
servizi postali o, alle condizioni  di  cui  al  comma  3,  di  altri
servizi diversi da quelli postali. 
  2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva  97/67/CE
e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si intende per: 
    a) "invio postale": un invio indirizzato nella  forma  definitiva
al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal  suo
peso;  gli  invii  concernono   corrispondenza,   libri,   cataloghi,
giornali, periodici e pacchi postali contenenti  merci  con  o  senza
valore commerciale, indipendentemente dal loro peso; 
    b)  "servizi  postali":  servizi  consistenti   nella   raccolta,
smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi
comprendono: 
      - "servizi postali riservati": servizi postali riservati o  che
possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva  97/67/CE  e
dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261; 
      - "altri servizi postali":  servizi  postali  che  possono  non
essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE; 
    c) "altri servizi diversi dai servizi postali":  servizi  forniti
nei seguenti ambiti: 
      - servizi di gestione  di  servizi  postali,  quali  i  servizi
precedenti l'invio e  servizi  successivi  all'invio  e  i  "mailroom
management services"; 
      - servizi speciali connessi e effettuati  interamente  per  via
elettronica,  quali  trasmissione  sicura  per  via  elettronica   di
documenti  codificati,  servizi  di  gestione   degli   indirizzi   e
trasmissione della posta elettronica registrata; 
      - servizi di spedizione diversi da quelli di cui  alla  lettera
a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo; 
      - servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6  di  cui
all'allegato II A del presente codice e all'articolo  19  lettera  d)
del presente codice, compresi in particolare i  vaglia  postali  e  i
trasferimenti da conti correnti postali; 
      - servizi di filatelia e servizi logistici, quali  servizi  che
associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre  funzioni
non connesse ai servizi postali). 
    3. Il presente codice si applica ai servizi di cui  al  comma  2,
lettera c) a condizione che siano forniti da  un  ente  che  fornisce
anche servizi  postali  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  b),  e  i
presupposti di cui all'articolo 219 non siano soddisfatti per  quanto
riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b). 
 
          Note all'art. 211: 
              - La  direttiva  97/67/CE  e'  pubblicata  in  GUCE  21
          gennaio 1998, n. L 15. 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  22
          luglio 1999, n. 261 (Attuazione  della  direttiva  97/67/CE
          concernente regole  comuni  per  lo  sviluppo  del  mercato
          interno  dei  servizi   postali   comunitari   e   per   il
          miglioramento della qualita' del servizio), e' il seguente: 
              «Art. 4 (Servizi riservati).  -  1.  Al  fornitore  del
          servizio   universale,   nella   misura    necessaria    al
          mantenimento dello  stesso,  possono  essere  riservati  la
          raccolta, il trasporto, lo smistamento e  la  distribuzione
          di invii  di  corrispondenza  interna  e  transfrontaliera,
          anche tramite consegna espressa, con i seguenti  limiti  di
          peso e di prezzo: 
                a) il limite di peso e' di 100 grammi a decorrere dal
          1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo e'
          pari o superiore  a  tre  volte  la  tariffa  pubblica  per
          l'invio della categoria di corrispondenza piu'  rapida  del
          primo porto di peso; 
                b) il limite di peso e' di 50 grammi a decorrere  dal
          1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo e'
          pari o superiore a due volte e mezzo  la  tariffa  pubblica
          per l'invio della categoria di corrispondenza  piu'  rapida
          del primo porto di peso. 
              2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase
          in se' considerata. 
              3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti  che
          fanno parte  della  riserva  da  inviare  all'estero  o  da
          ricevere dall'estero. 
              4. Relativamente alla fase di recapito,  sono  compresi
          tra gli invii di corrispondenza di cui al  comma  1  quelli
          generati mediante utilizzo di  tecnologie  telematiche,  ad
          esclusione dei servizi di recapito della posta  elettronica
          ibrida a data od  ora  certa,  soggetti  ad  autorizzazione
          generale. 
              5. Indipendentemente dai limiti di prezzo  e  di  peso,
          sono compresi nella riserva di cui al  comma  1  gli  invii
          raccomandati  attinenti  alle  procedure  amministrative  e
          giudiziarie; per procedure amministrative si  intendono  le
          procedure   riguardanti    l'attivita'    della    pubblica
          amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.».