Art. 211. Servizi postali (art. 6, direttiva n. 2004/17) 1. Le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano alle attivita' relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali. 2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si intende per: a) "invio postale": un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso; gli invii concernono corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso; b) "servizi postali": servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono: - "servizi postali riservati": servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261; - "altri servizi postali": servizi postali che possono non essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE; c) "altri servizi diversi dai servizi postali": servizi forniti nei seguenti ambiti: - servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio e i "mailroom management services"; - servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata; - servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo; - servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A del presente codice e all'articolo 19 lettera d) del presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali; - servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali). 3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a condizione che siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), e i presupposti di cui all'articolo 219 non siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).
Note all'art. 211: - La direttiva 97/67/CE e' pubblicata in GUCE 21 gennaio 1998, n. L 15. - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio), e' il seguente: «Art. 4 (Servizi riservati). - 1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo: a) il limite di peso e' di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo e' pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del primo porto di peso; b) il limite di peso e' di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo e' pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del primo porto di peso. 2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in se' considerata. 3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero. 4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche, ad esclusione dei servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa, soggetti ad autorizzazione generale. 5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attivita' della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.».