Art. 213. Porti e aeroporti (art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995) 1. Le norme della presente parte si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.