Art. 213. 
                          Porti e aeroporti 
       (art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Le norme  della  presente  parte  si  applicano  alle  attivita'
relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa
a disposizione di aeroporti, porti marittimi o  interni  e  di  altri
terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.