Art. 214. 
                 Appalti che riguardano piu' settori 
                     (art. 9, direttiva 2004/17) 
 
  1. Ad un appalto  destinato  all'esercizio  di  piu'  attivita'  si
applicano  le  norme  relative  all'attivita'   principale   cui   e'
destinato. 
  2.  La  scelta  tra  l'aggiudicazione  di  un   unico   appalto   e
l'aggiudicazione di piu' appalti distinti non puo' essere  effettuata
al fine di escludere un appalto  dall'ambito  di  applicazione  della
presente parte III o, dove applicabile, dall'ambito  di  applicazione
della parte II. 
  3.  Se  una  delle  attivita'  cui  e'  destinato  un  appalto   e'
disciplinata dalla parte III e  l'altra  dalla  parte  II,  e  se  e'
oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita' l'appalto  sia
principalmente destinato, esso e' aggiudicato secondo le disposizioni
della parte II, ferma la facolta', per  gli  enti  aggiudicatori,  di
chiedere,  in  aggiunta  all'attestazione  SOA,  ulteriori  specifici
requisiti di qualificazione relativamente alle attivita' disciplinate
dalla parte III. 
  4.  Se  una  delle  attivita'  cui  e'   destinato   l'appalto   e'
disciplinata dalla parte III e un'altra attivita' non e' disciplinata
ne' dalla parte III ne'  dalla  parte  II,  e  se  e'  oggettivamente
impossibile stabilire a quale attivita' l'appalto  e'  principalmente
destinato, esso e' aggiudicato ai sensi della parte III.