Art. 214. Appalti che riguardano piu' settori (art. 9, direttiva 2004/17) 1. Ad un appalto destinato all'esercizio di piu' attivita' si applicano le norme relative all'attivita' principale cui e' destinato. 2. La scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di piu' appalti distinti non puo' essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione della presente parte III o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione della parte II. 3. Se una delle attivita' cui e' destinato un appalto e' disciplinata dalla parte III e l'altra dalla parte II, e se e' oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita' l'appalto sia principalmente destinato, esso e' aggiudicato secondo le disposizioni della parte II, ferma la facolta', per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta all'attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attivita' disciplinate dalla parte III. 4. Se una delle attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalla parte III e un'altra attivita' non e' disciplinata ne' dalla parte III ne' dalla parte II, e se e' oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita' l'appalto e' principalmente destinato, esso e' aggiudicato ai sensi della parte III.