Art. 161.
                        Campo di applicazione

  1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica
di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano alla
segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario,
fluviale, marittimo ed aereo.