Art. 163.
Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in
conformita' all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere
evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero
sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di
protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli
allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di
sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non
considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro,
anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure
necessarie, secondo le particolarita' del lavoro, l'esperienza e la
tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno
dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla
segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo
quanto previsto nell'allegato XXVIII.