Art. 163.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1.   Quando,  anche  a  seguito  della  valutazione  effettuata  in
conformita'  all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere
evitati  o  sufficientemente  limitati  con  misure,  metodi,  ovvero
sistemi  di  organizzazione  del  lavoro,  o  con  mezzi  tecnici  di
protezione   collettiva,   il   datore  di  lavoro  fa  ricorso  alla
segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli
allegati da XXIV a XXXII.
  2.  Qualora  sia  necessario  fornire  mediante  la  segnaletica di
sicurezza   indicazioni   relative   a   situazioni  di  rischio  non
considerate  negli  allegati  da  XXIV  a XXXII, il datore di lavoro,
anche  in  riferimento  alle norme di buona tecnica, adotta le misure
necessarie,  secondo  le particolarita' del lavoro, l'esperienza e la
tecnica.
  3.  Il  datore  di  lavoro,  per  regolare  il traffico all'interno
dell'impresa  o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla
segnaletica  prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico
stradale,  ferroviario,  fluviale,  marittimo  o  aereo,  fatto salvo
quanto previsto nell'allegato XXVIII.