Art. 164.
                      Informazione e formazione

  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
    a) il   rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  e  i
lavoratori  siano  informati  di tutte le misure da adottare riguardo
alla  segnaletica  di  sicurezza  impiegata  all'interno dell'impresa
ovvero dell'unita' produttiva;
    b) i  lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare
sotto  forma  di  istruzioni  precise,  che  deve  avere  per oggetto
specialmente   il   significato   della   segnaletica  di  sicurezza,
soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonche'
i comportamenti generali e specifici da seguire.