Art. 164.
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i
lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo
alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa
ovvero dell'unita' produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare
sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto
specialmente il significato della segnaletica di sicurezza,
soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonche'
i comportamenti generali e specifici da seguire.