Art. 222 
 
 Compiti e funzioni dell'Istituto idrografico della Marina militare 
 
1. L'Istituto idrografico della Marina militare,  svolge  i  seguenti
compiti: 
a) assicurare alle Forze armate il supporto  idro-meteo-oceanografico
necessario allo svolgimento delle attivita' d'istituto; 
b) concorrere alla sicurezza della navigazione  e  alla  salvaguardia
della vita umana in mare, assicurando la produzione e l'aggiornamento
della  documentazione  nautica  ufficiale,  relativa  alle  acque  di
interesse nazionale, secondo la Convenzione di Londra del 1969  sulla
sicurezza della navigazione (SOLAS 1969); 
c)  redigere  le  normative  tecniche  e   fornire   consulenza   per
standardizzare l'esecuzione  dei  rilievi  idrografici,  da  svolgere
nell'ambito della pubblica amministrazione,  comunque  inerenti  alla
sicurezza della navigazione; 
d) creare un sistema informativo geografico  che  raccolga,  tutti  i
dati idro-oceanografici  provenienti  dai  rilievi  effettuati  nelle
acque di giurisdizione dallo stesso Istituto e  da  enti  pubblici  e
privati; 
e) gestire e  mantenere  aggiornata,  con  il  concorso  delle  altre
amministrazioni dello Stato e delle associazioni private operanti nel
settore, la banca dati di tutti i relitti,  di  interesse  storico  e
non,  giacenti  sui  fondali  delle  acque  marine  sottoposte   alla
giurisdizione nazionale; 
f)  curare  la  formazione  del  personale  da  adibire  a   funzioni
idrografiche e  oceanografiche  mediante  l'organizzazione  di  corsi
aperti anche  alla  partecipazione  di  studenti  universitari  e  di
cittadini stranieri; 
g) conferire la caratteristica di idrografo al personale  militare  e
civile che superi il previsto iter formativo; 
h) concorrere all'attivita' didattica d'istituti  di  formazione  nel
campo delle scienze idrografiche e oceanografiche; 
i)   partecipare   all'attivita'   dell'Organizzazione    idrografica
internazionale; 
l) disciplina gli standard per quanto attiene i  rilievi  idrografici
effettuati da soggetti esterni dall'amministrazione difesa. 
2. L'Istituto idrografico della Marina militare espleta  le  seguenti
funzioni: 
a) e' responsabile  della  produzione  della  documentazione  nautica
ufficiale per le aree di interesse nazionale; 
b) effettua, direttamente o in collaborazione con organismi  pubblici
e privati, gli studi, i rilievi e i lavori  necessari  al  compimento
della propria missione; 
c) verifica e valida i rilievi utilizzabili per la compilazione della
documentazione ufficiale anche se eseguiti o fatti eseguire  da  enti
pubblici o privati; 
d)  pianifica  e  coordina  l'esecuzione  di  rilievi   oceanografici
necessari alla produzione  cartografico  e  all'attivita'  d'istituto
delle Forze armate e concorre alla ricerca oceanografica nazionale; 
e) riceve tutti i dati relativi alla topografia della linea di  costa
e  di  dati  idrografici,  anche  avvalendosi  del   concorso   delle
amministrazioni   pubbliche,   al   fine   della   produzione   della
documentazione ufficiale; 
f) esegue, nell'ambito delle funzioni di responsabile nazionale della
definizione del livello medio mare, i rilievi mareometrici  necessari
all'esigenze idrografiche e riceve le misure  mareometriche  eseguite
nelle acque di giurisdizione nazionale; 
g) riceve dall'autorita' marittima le informazioni necessarie per  la
produzione degli aggiornamenti e delle varianti  alla  documentazione
nautica; 
h) fornisce consulenza tecnica  all'autorita'  marittima  nel  merito
delle problematiche inerenti la documentazione nautica; 
i) cura la redazione e la pubblicazione di testi tecnico  scientifici
inerenti le materie di propria competenza; 
l) provvede alla distribuzione  della  documentazione  nautica  e  di
particolare strumentazione nautica alle unita' della Marina  militare
e del Corpo delle capitanerie di porto; 
m) cura la vendita  dei  propri  dati  e  prodotti  anche  attraverso
rivenditori ufficiali.