Art. 222 Compiti e funzioni dell'Istituto idrografico della Marina militare 1. L'Istituto idrografico della Marina militare, svolge i seguenti compiti: a) assicurare alle Forze armate il supporto idro-meteo-oceanografico necessario allo svolgimento delle attivita' d'istituto; b) concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, assicurando la produzione e l'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale, secondo la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969); c) redigere le normative tecniche e fornire consulenza per standardizzare l'esecuzione dei rilievi idrografici, da svolgere nell'ambito della pubblica amministrazione, comunque inerenti alla sicurezza della navigazione; d) creare un sistema informativo geografico che raccolga, tutti i dati idro-oceanografici provenienti dai rilievi effettuati nelle acque di giurisdizione dallo stesso Istituto e da enti pubblici e privati; e) gestire e mantenere aggiornata, con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato e delle associazioni private operanti nel settore, la banca dati di tutti i relitti, di interesse storico e non, giacenti sui fondali delle acque marine sottoposte alla giurisdizione nazionale; f) curare la formazione del personale da adibire a funzioni idrografiche e oceanografiche mediante l'organizzazione di corsi aperti anche alla partecipazione di studenti universitari e di cittadini stranieri; g) conferire la caratteristica di idrografo al personale militare e civile che superi il previsto iter formativo; h) concorrere all'attivita' didattica d'istituti di formazione nel campo delle scienze idrografiche e oceanografiche; i) partecipare all'attivita' dell'Organizzazione idrografica internazionale; l) disciplina gli standard per quanto attiene i rilievi idrografici effettuati da soggetti esterni dall'amministrazione difesa. 2. L'Istituto idrografico della Marina militare espleta le seguenti funzioni: a) e' responsabile della produzione della documentazione nautica ufficiale per le aree di interesse nazionale; b) effettua, direttamente o in collaborazione con organismi pubblici e privati, gli studi, i rilievi e i lavori necessari al compimento della propria missione; c) verifica e valida i rilievi utilizzabili per la compilazione della documentazione ufficiale anche se eseguiti o fatti eseguire da enti pubblici o privati; d) pianifica e coordina l'esecuzione di rilievi oceanografici necessari alla produzione cartografico e all'attivita' d'istituto delle Forze armate e concorre alla ricerca oceanografica nazionale; e) riceve tutti i dati relativi alla topografia della linea di costa e di dati idrografici, anche avvalendosi del concorso delle amministrazioni pubbliche, al fine della produzione della documentazione ufficiale; f) esegue, nell'ambito delle funzioni di responsabile nazionale della definizione del livello medio mare, i rilievi mareometrici necessari all'esigenze idrografiche e riceve le misure mareometriche eseguite nelle acque di giurisdizione nazionale; g) riceve dall'autorita' marittima le informazioni necessarie per la produzione degli aggiornamenti e delle varianti alla documentazione nautica; h) fornisce consulenza tecnica all'autorita' marittima nel merito delle problematiche inerenti la documentazione nautica; i) cura la redazione e la pubblicazione di testi tecnico scientifici inerenti le materie di propria competenza; l) provvede alla distribuzione della documentazione nautica e di particolare strumentazione nautica alle unita' della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto; m) cura la vendita dei propri dati e prodotti anche attraverso rivenditori ufficiali.