Art. 226 
 
    Norme interne dell'Istituto idrografico della Marina militare 
 
1. Con apposite determinazioni  del  Capo  di  stato  maggiore  della
Marina militare sono stabilite norme interne: 
a) per le campagne idrografiche; 
b) per i servizi tecnici e militari dell'Istituto  idrografico  della
Marina militare.