Art. 102 
 
 
                  Direzione distrettuale antimafia 
 
  1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai  reati  indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale  il
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto costituisce, nell'ambito del  suo  ufficio,  una  direzione
distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte
per la durata non inferiore a  due  anni.  Per  la  designazione,  il
procuratore distrettuale tiene conto delle  specifiche  attitudini  e
delle esperienze  professionali.  Della  direzione  distrettuale  non
possono fare parte magistrati in  tirocinio.  La  composizione  e  le
variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio
superiore della magistratura. 
  2. Il procuratore  distrettuale  o  un  suo  delegato  e'  preposto
all'attivita'  della  direzione  e  cura,  in  particolare,   che   i
magistrati  addetti  ottemperino   all'obbligo   di   assicurare   la
completezza  e  la   tempestivita'   della   reciproca   informazione
sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite  per
il coordinamento  delle  investigazioni  e  l'impiego  della  polizia
giudiziaria. 
  3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa  per
l'esercizio delle funzioni di pubblico  ministero,  nei  procedimenti
riguardanti i reati  indicati  nell'articolo  51,  comma  3-bis,  del
codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione. 
  4. Salvo che nell'ipotesi di  prima  costituzione  della  direzione
distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito
il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni  nella
composizione della direzione,  il  procuratore  distrettuale  informa
preventivamente il procuratore nazionale antimafia. 
 
          Note all'art. 102: 
              - Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di
          procedura penale si vedano le note all'art. 4.