Art. 103 
 
 
                    Direzione nazionale antimafia 
 
  1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione
e' istituita la Direzione nazionale antimafia. 
  2. Alla Direzione e' preposto un magistrato che abbia conseguito la
quinta valutazione di professionalita', scelto tra coloro  che  hanno
svolto anche non continuativamente, per un periodo  non  inferiore  a
dieci anni, funzioni di  pubblico  ministero  o  giudice  istruttore,
sulla base  di  specifiche  attitudini,  capacita'  organizzative  ed
esperienze  nella   trattazione   di   procedimenti   relativi   alla
criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata
solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 
  3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede  con
la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della  legge  24
marzo 1958, n. 195. L'incarico ha  durata  di  quattro  anni  e  puo'
essere rinnovato una sola volta. 
  4. Alla Direzione sono addetti,  quali  sostituti,  magistrati  che
abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita', nominati
sulla base di specifiche attitudini ed esperienze  nella  trattazione
di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata.  Alle  nomine
provvede  il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  sentito  il
procuratore nazionale antimafia. Il procuratore  nazionale  antimafia
designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le  funzioni
di procuratore nazionale antimafia aggiunto. 
  5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo'  essere
valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 
  6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite  le  funzioni
previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale. 
  7. Prima  della  nomina  disposta  dal  Consiglio  superiore  della
magistratura, il procuratore generale presso la Corte  di  cassazione
applica, quale procuratore nazionale  antimafia,  un  magistrato  che
possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma
2. 
 
          Note all'art. 103: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 24 marzo
          1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul  funzionamento
          del Consiglio superiore della Magistratura): 
              "Art. 11. Funzionamento del Consiglio. 
              Nelle materie indicate al n. 1 dell'art. 10 il Ministro
          per la grazia e giustizia puo' formulare richieste. 
              Nelle materie indicate ai numeri  1),  2)  e  4)  dello
          stesso articolo, il Consiglio delibera su  relazione  della
          Commissione  competente,  tenute  presenti   le   eventuali
          osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. 
              Sul conferimento degli uffici  direttivi  il  Consiglio
          delibera su proposta, formulata di  concerto  col  Ministro
          per la grazia e giustizia, di una  commissione  formata  da
          sei  dei  suoi  componenti,  di  cui  quattro  eletti   dai
          magistrati e due eletti dal Parlamento. 
              Il Ministro della giustizia, ai fini  del  concerto  di
          cui al terzo comma del  presente  articolo  e  al  comma  1
          dell'art. 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
          e  successive  modificazioni,  esprime  le   sue   motivate
          valutazioni solo in ordine alle  attitudini  del  candidato
          relative alle capacita' organizzative dei servizi.". 
              -  Per  il  testo  dell'art.  371-bis  del  codice   di
          procedura penale si vedano le note all'art. 99.