Art. 105 Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia puo', quando si tratta di procedimenti di particolare complessita' o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonche', con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione e' disposta con decreto motivato. Il decreto e' emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto e' emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento e' comunicato al procuratore nazionale antimafia. 2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato, puo' essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno. 3. Il decreto di applicazione e' immediatamente esecutivo ed e' trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonche' al Ministro della giustizia. 4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato non puo' designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.
Note all'art. 105: - Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale si vedano le note all'art. 4.