Art. 105 
 
 
Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari 
 
  1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale,  il
procuratore  nazionale  antimafia   puo',   quando   si   tratta   di
procedimenti di particolare complessita' o che richiedono  specifiche
esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle
procure  distrettuali  i  magistrati  appartenenti   alla   Direzione
nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali
antimafia nonche', con il loro consenso, magistrati di altre  procure
della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anche
quando  sussistono  protratte  vacanze  di  organico,  inerzia  nella
conduzione delle indagini, ovvero specifiche e  contingenti  esigenze
investigative o processuali. L'applicazione e' disposta  con  decreto
motivato. Il decreto e' emesso sentiti i  procuratori  generali  e  i
procuratori  della  Repubblica  interessati.  Quando  si  tratta   di
applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo  del
medesimo distretto, il decreto e'  emesso  dal  procuratore  generale
presso  la  corte  di  appello.  In  tal  caso  il  provvedimento  e'
comunicato al procuratore nazionale antimafia. 
  2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei  casi
di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato,  puo'
essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno. 
  3. Il decreto di applicazione e'  immediatamente  esecutivo  ed  e'
trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per
l'approvazione, nonche' al Ministro della giustizia. 
  4. Il capo dell'ufficio al quale il  magistrato  e'  applicato  non
puo' designare il medesimo per la trattazione di  affari  diversi  da
quelli indicati nel decreto di applicazione. 
 
          Note all'art. 105: 
              - Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di
          procedura penale si vedano le note all'art. 4.