Art. 106 
 
 
   Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione 
 
  1. Il procuratore nazionale antimafia  puo'  disporre,  nell'ambito
dei  poteri  attribuitigli  dall'articolo  371-bis  del   codice   di
procedura penale e sentito il  competente  procuratore  distrettuale,
l'applicazione temporanea di  magistrati  della  Direzione  nazionale
antimafia alle procure distrettuali per  la  trattazione  di  singoli
procedimenti di  prevenzione  patrimoniale.  Si  applica,  in  quanto
compatibile, l'articolo 105. 
  2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale,  il  Procuratore
generale presso la Corte d'appello  puo',  per  giustificati  motivi,
disporre che le funzioni di pubblico  ministero  per  la  trattazione
delle  misure  di  prevenzione  siano  esercitate  da  un  magistrato
designato  dal  Procuratore  della  Repubblica  presso   il   giudice
competente. 
 
          Note all'art. 106: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  371-bis  del  codice   di
          procedura penale si vedano le note all'art. 99.