Art. 137. 
 
 
  Le  funzioni  di   direttore   generale   e   di   capo   divisione
nell'amministrazione centrale della guerra per i posti che giusta  la
tabella n. 52 dell'allegato II al presente decreto sono  assegnati  a
personale militare, possono affidarsi: quelle di direttore generale a
ufficiali generali di qualsiasi grado, quelle di  direttore  capo  di
divisione normalmente a colonnelli ed eccezionalmente anche a tenenti
colonnelli. 
 
  Gli ufficiali chiamati a coprire i  posti  di  capo  sezione  e  di
consigliere saranno investiti delle funzioni  dell'uno  o  dell'altro
grado a seconda che siano tenenti colonnelli o maggiori.