Art. 137. Le funzioni di direttore generale e di capo divisione nell'amministrazione centrale della guerra per i posti che giusta la tabella n. 52 dell'allegato II al presente decreto sono assegnati a personale militare, possono affidarsi: quelle di direttore generale a ufficiali generali di qualsiasi grado, quelle di direttore capo di divisione normalmente a colonnelli ed eccezionalmente anche a tenenti colonnelli. Gli ufficiali chiamati a coprire i posti di capo sezione e di consigliere saranno investiti delle funzioni dell'uno o dell'altro grado a seconda che siano tenenti colonnelli o maggiori.