Art. 31. 
 
  Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro  devono  esistere
mezzi  di  illuminazione  sussidiaria  da  impiegare   in   caso   di
necessita'. 
  Detti mezzi devono  essere  tenuti  in  posti  noti  al  personale,
conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle  condizioni
ed alle necessita' del loro impiego. 
  Quando siano presenti piu' di  100  lavoratori  e  la  loro  uscita
all'aperto in condizioni di oscurita'  non  sia  sicura  ed  agevole;
quando l'abbandono  imprevedibile  ed  immediato  del  governo  delle
macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle
persone o degli impianti;  quando  si  lavorino  o  siano  depositate
materie esplodenti o infiammabili, la illuminazione sussidiaria  deve
essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare  immediatamente
in funzione in caso di necessita' e  a  garantire  una  illuminazione
sufficiente per intensita', durata, per numero e distribuzione  delle
sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di  illuminazione
costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo  da
entrare automaticamente in  funzione,  i  dispositivi  di  accensione
devono essere a facile portata di mano e le istruzioni  sull'uso  dei
mezzi stessi devono  essere  rese  manifeste  al  personale  mediante
appositi avvisi. 
  L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale
deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto
prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.