Art. 62. 
 
  Sono subordinate ad autorizzazione del prefetto le perforazioni per
ricerca o coltivazione di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi
liquidi o gassosi, dai vapori endogeni o dai gas non  idrocarburi  da
eseguirsi a distanze, misurate in senso orizzontale, minori di: 
    a) 10 m: 
    da strade di uso pubblico non carrozzabili; 
    da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico; 
    b) 20 m: 
    da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade o tranvie;  da
elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche e da teleferiche: 
    da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati; 
    da ferrovie; 
    da opere di difesa, dei corsi d'acqua, da dighe, da  sorgenti  ed
acquedotti; 
    da oleodotti e gasdotti; 
    da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.