Art. 63. 
 
  Sono subordinate ad autorizzazione del prefetto le perforazioni per
ricerca o coltivazione di idrocarburi liquidi e  gassosi,  di  vapori
endogeni e  di  gas  diversi  dagli  idrocarburi,  da  effettuarsi  a
distanze minori di: 
    a) 30 m: 
      nei casi di cui alla lettera a) del precedente articolo; 
      b) 50 m: 
        nei casi di cui alla  lettera  b)  del  precedente  articolo,
salvo che per le opere di difesa dei corsi d'acqua; 
        c) 100 m: 
          dalle opere di difesa dei corsi d'acqua.