Art. 63. Sono subordinate ad autorizzazione del prefetto le perforazioni per ricerca o coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e di gas diversi dagli idrocarburi, da effettuarsi a distanze minori di: a) 30 m: nei casi di cui alla lettera a) del precedente articolo; b) 50 m: nei casi di cui alla lettera b) del precedente articolo, salvo che per le opere di difesa dei corsi d'acqua; c) 100 m: dalle opere di difesa dei corsi d'acqua.