Art. 64. 
 
  L'autorizzazione a perforare a distanza  minore  di  100  in  dalle
opere di difesa dei corsi d'acqua puo' essere accordata 'solo  quando
si tratti di perforazione  da  eseguire  tra  l'argine  ed  il  corso
d'acqua e comunque per distanze non inferiori a 30 m. 
  L'autorizzazione a perforare a distanza  minore  di  100  m.  dalle
opere di difesa dei corsi d'acqua puo' essere accordata  solo  quando
si tratti di perforazione  da  eseguire  tra  l'argine  ed  il  corso
d'acqua e comunque per distanze non inferiori a 30 m. 
  La distanza della perforazione dalle opere  elencate  nell'art.  63
non deve risultare inferiore all'altezza della torre di perforazione. 
  Il decreto di autorizzazione impone il versamento di  una  cauzione
per i danni ai quali la perforazione possa dar luogo.