Art. 64. L'autorizzazione a perforare a distanza minore di 100 in dalle opere di difesa dei corsi d'acqua puo' essere accordata 'solo quando si tratti di perforazione da eseguire tra l'argine ed il corso d'acqua e comunque per distanze non inferiori a 30 m. L'autorizzazione a perforare a distanza minore di 100 m. dalle opere di difesa dei corsi d'acqua puo' essere accordata solo quando si tratti di perforazione da eseguire tra l'argine ed il corso d'acqua e comunque per distanze non inferiori a 30 m. La distanza della perforazione dalle opere elencate nell'art. 63 non deve risultare inferiore all'altezza della torre di perforazione. Il decreto di autorizzazione impone il versamento di una cauzione per i danni ai quali la perforazione possa dar luogo.