Art. 65. 
 
  Il  prefetto,  su  proposta  dell'Ufficio  minerario  competente  e
sentiti  gli  interessati,  puo'  disporre  con  decreto,   in   casi
particolari, che le perforazioni siano eseguite a  distanze  maggiori
di quelle previste dagli articoli 62 e 63, quando riconosca che  esse
siano insufficienti ai fini della sicurezza.