Art. 66. 
 
  Per le perforazioni a scopo di  indagini  geosismiche  nelle  quali
sono impiegate cariche di esplosivo superiori a 100 kg, si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 60. 
  Fuori dell'area di un permesso o di  una  concessione  non  possono
essere eseguite perforazioni senza autorizzazione del prefetto. 
  IL  prefetto  provvede,  in  via  definitiva,   sentito   l'Ufficio
minerario competente, e, se  del  caso,  altri  organi  dello  Stato,
nonche' la Provincia ed i  Comuni  interessati,  dando  le  opportune
prescrizioni ai fini della sicurezza.