Art. 66. Per le perforazioni a scopo di indagini geosismiche nelle quali sono impiegate cariche di esplosivo superiori a 100 kg, si applicano le disposizioni di cui all'art. 60. Fuori dell'area di un permesso o di una concessione non possono essere eseguite perforazioni senza autorizzazione del prefetto. IL prefetto provvede, in via definitiva, sentito l'Ufficio minerario competente, e, se del caso, altri organi dello Stato, nonche' la Provincia ed i Comuni interessati, dando le opportune prescrizioni ai fini della sicurezza.