Art. 88.

  Le  promozioni  dei  cappellani  militari  di  complemento  e della
riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto
del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro,
su  proposta  dell'Ordinario  militare, in rapporto alle esigenze del
servizio dell'assistenza spirituale.