Art. 89.

  Per  le  promozioni  dei cappellani militari di complemento e della
riserva  si  osservano,  in  quanto  applicabili, le disposizioni per
l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.
  Per  essere  scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare di
complemento  o della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito,
almeno  tre anni di servizio ed aver riportato nel triennio qualifica
non inferiore a ottimo.
  Il  cappellano  militare di complemento o della riserva puo' essere
promosso  solo dopo che siano stati promossi i cappellani militari in
servizio permanente di pari grado e anzianita'.