Art. 212.
(Servizi  resi  alle  ferrovie  dello  Stato  con iscrizione al Fondo
                              pensioni)

  Tutti  i  servizi  prestati  alle  dipendenze dell'Azienda autonoma
delle  ferrovie dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni
si computano ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo
medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216.
  Il  computo  si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni
fino  alla  data di cessazione del rapporto di impiego o di servizio,
senza tener conto dei periodi trascorsi:
    a) in aspettativa per motivi di carattere privato;
    b) durante la detenzione per condanna penale;
    c)  in  posizione  di  sospensione  con cessazione completa dello
stipendio;
    d)   in   assenza  giustificata  con  cessazione  completa  dello
stipendio  ai  sensi dell'art. 87 dello stato giuridico del personale
dell'Azienda  autonoma  delle  ferrovie dello Stato, approvato con la
legge 26 marzo 1958, n. 425.
  In  deroga  a  quanto  disposto nel comma precedente, il periodo di
sospensione e' computabile nella misura massima di due anni:
    a)  d'ufficio,  previo  recupero  delle  corrispondenti  ritenute
ordinarie  sullo  stipendio e sugli assegni personali pensionabili da
effettuare  in una sola volta ovvero in ragione di due mesi arretrati
per ogni mese corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata e'
seguita dalla riammissione in servizio;
    b)  su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante
la   sospensione  sia  intervenuta  la  cessazione  dal  servizio  o,
rispettivamente,  la  morte del dipendente e sempreche' siano versate
al Fondo pensioni le ritenute di cui alla precedente lettera a).
  Nel  caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale
o  per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con
diritto  allo  stipendio  ed  agli assegni non percepiti, disposta in
conseguenza   di  revisione  del  procedimento  penale  o  di  quello
disciplinare,  si  computa il tempo decorso dalla data di risoluzione
del rapporto di impiego a quella di riammissione in servizio.