Art. 212. (Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni) Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni si computano ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216. Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni fino alla data di cessazione del rapporto di impiego o di servizio, senza tener conto dei periodi trascorsi: a) in aspettativa per motivi di carattere privato; b) durante la detenzione per condanna penale; c) in posizione di sospensione con cessazione completa dello stipendio; d) in assenza giustificata con cessazione completa dello stipendio ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425. In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di sospensione e' computabile nella misura massima di due anni: a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute ordinarie sullo stipendio e sugli assegni personali pensionabili da effettuare in una sola volta ovvero in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata e' seguita dalla riammissione in servizio; b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante la sospensione sia intervenuta la cessazione dal servizio o, rispettivamente, la morte del dipendente e sempreche' siano versate al Fondo pensioni le ritenute di cui alla precedente lettera a). Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto allo stipendio ed agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione del rapporto di impiego a quella di riammissione in servizio.