Art. 214.
                   (Servizi resi ad enti diversi)

  Il  servizio  reso  all'Ente  nazionale per l'energia elettrica dal
personale  ferroviario che, all'atto del passaggio alle dipendenze di
detto  ente,  ha optato per la conservazione dell'iscrizione al Fondo
pensioni  in  base  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  17  marzo  1965,  n.  144,  e'  computabile  ai  fini del
trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso.
  Ai   fini  sopraindicati  e',  altresi',  computabile  il  servizio
prestato  dal  26  ottobre  1954  alle  dipendenze  del Commissariato
generale  del  Governo  del  territorio  di Trieste dal personale che
successivamente sia stato iscritto al Fondo pensioni.
  Nei   confronti   del   personale,   proveniente   dalle   ferrovie
Monza-Molteno-Oggiono,      Siena-Buonconvento      Monte     Antico,
Poggibonsi-Colle   Val   d'Elsa,   Santhia-Biella,   Biella-Novara  e
Sondrio-Tirano,  inquadrato  nei  ruoli  dell'Azienda  autonoma delle
ferrovie  dello  Stato  ed  iscritto  al  relativo  Fondo pensioni in
applicazione  delle leggi 30 aprile 1959, n. 286, e 24 dicembre 1959,
n. 1143, e' computabile il servizio reso alle ferrovie di provenienza
anteriormente  alla  iscrizione al Fondo pensioni a condizione che il
servizio  stesso risulti coperto da contribuzione assicurativa presso
lo  speciale  Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi
di   trasporto,  gestito  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale.