Art. 214. (Servizi resi ad enti diversi) Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica dal personale ferroviario che, all'atto del passaggio alle dipendenze di detto ente, ha optato per la conservazione dell'iscrizione al Fondo pensioni in base all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso. Ai fini sopraindicati e', altresi', computabile il servizio prestato dal 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo del territorio di Trieste dal personale che successivamente sia stato iscritto al Fondo pensioni. Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento Monte Antico, Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, Santhia-Biella, Biella-Novara e Sondrio-Tirano, inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione delle leggi 30 aprile 1959, n. 286, e 24 dicembre 1959, n. 1143, e' computabile il servizio reso alle ferrovie di provenienza anteriormente alla iscrizione al Fondo pensioni a condizione che il servizio stesso risulti coperto da contribuzione assicurativa presso lo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.