Art. 215. (Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato) Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili i servizi e i periodi di cui agli articoli 8, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 La valutazione si effettua secondo le norme concernenti il trattamento di quiescenza a carico dello Stato.