Art. 215.
(Servizio  di  ruolo  reso allo Stato ed altri servizi computabili ai
      fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato)

  Ai  fini  del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni
sono  computabili  i  servizi e i periodi di cui agli articoli 8, 28,
29,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37 e 38 La valutazione si effettua
secondo  le  norme  concernenti il trattamento di quiescenza a carico
dello Stato.