Art. 216.
                   (Servizi computabili a domanda)

  A  favore  dei dipendenti per i quali e' previsto il trattamento di
quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili a domanda, in
tutto  o in parte, i servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato in qualita' di:
    a) avventizio ordinario o straordinario;
    b) sussidiario;
    c) contrattista.
  Se  i  servizi  sopra  menzionati  sono  stati  resi con iscrizione
all'assicurazione   generale   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti,  si  applica  l'art.  11; se i predetti
servizi  non sono coperti da contribuzione nella citata assicurazione
generale, si applica l'art. 14, secondo e terzo comma.
  I  servizi  resi  in qualita' di sussidiario o di contrattista sono
computati   a   domanda  limitatamente  ai  periodi  non  computabili
d'ufficio in base all'art. 213, primo comma.
  E'  computabile  a  domanda,  nei  limiti e con le modalita' di cui
all'art.  7  della legge 26 febbraio 1969, n. 94, il servizio reso in
qualita' di assuntore anteriormente al 1 febbraio 1958.
  Ai  servizi  comunque  prestati,  che abbiano costituito titolo per
l'inquadramento  nei ruoli delle ferrovie dello Stato, sono estese le
disposizioni contenute nello art. 15.
  Restano  ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della
legge 27 luglio 1967, n. 658, concernenti il riscatto dei servizi non
di  ruolo  prestati  dal  personale  ferroviario  con iscrizione alla
gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara.
  Per   il  dipendente  iscritto  al  Fondo  pensioni  sono  altresi'
valutabili  a  domanda  i  servizi  e periodi indicati nella parte I,
titolo  II, capo II del presente testo unico, con le modalita' e alle
condizioni, ivi stabilite.
  I  servizi  e  periodi di cui al precedente comma, gia' computati o
riscattati presso lo Stato, si riuniscono con il servizio computabile
ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni; in
tal  caso  le  ritenute,  che  siano  ancora dovute per contributo di
riscatto  all'atto  del  passaggio  alle  ferrovie  dello Stato, sono
devolute al Fondo pensioni.