Art. 218.
                        (Disposizioni comuni)

  Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche per i
servizi   resi   dal   dipendente  dell'amministrazione  ferroviaria.
Dell'aumento  previsto  dall'art.  217,  primo  comma, si tiene conto
esclusivamente ai fini della determinazione del servizio utile.
  Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono
estese le disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7.