Art. 234 (Art. 76 Cod. Str.)
(Certificato di approvazione)
1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi
dell'articolo 76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello
approvato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione
della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si
riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica
e tipo.
2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione
tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se
accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di
conformita' del veicolo stesso, deve essere completato con il timbro
e la firma del funzionario della Direzione generale della M.C.T.C.
che ha proceduto alla visita e prova, nonche' con il timbro
dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo.
3. I Centri prova autoveicoli, di cui all'articolo 15 della legge 1
dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni
individuate con decreto del Ministro dei trasporti. Tali sezioni
godono di autonomia finanziaria.
Nota all'art. 234:
- Il testo dell'art. 15 della legge 1 dicembre 1986, n.
870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' il
seguente:
"Art. 15. - 1. Alla effettuazione delle prove occorrenti
per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi
e macchine agricole, nonche' per l'approvazione dei
relativi dispositivi, la Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
provvede con appositi uffici.
2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in
via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:
a) Centro prova autoveicoli di Torino, con
circoscrizione comprendente il Piemonte, la valle d'Aosta e
la Liguria;
b) Centro prova autoveicoli di Milano, con
circoscrizione comprendente le province di Milano, Como,
Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;
c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con
circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona
e Mantova;
d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il
Veneto e il Friuli Venezia Giulia;
e) Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente
le province autonome di Bolzano e Trento;
f) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente
l'Emilia-Romagna e la Toscana;
g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e
dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, Umbria e la
Sardegna;
h) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente
le Marche, l'Abruzzo e il Molise;
i) Centro Prova autoveicoli di Napoli, comprendente la
Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;
l) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la
Puglia e la provincia di Matera;
m) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente
le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
n) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente
le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.
3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite al
Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi,
con sede a Roma".