Art. 234 (Art. 76 Cod. Str.) (Certificato di approvazione) 1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo. 2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di conformita' del veicolo stesso, deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonche' con il timbro dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo. 3. I Centri prova autoveicoli, di cui all'articolo 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni individuate con decreto del Ministro dei trasporti. Tali sezioni godono di autonomia finanziaria.
Nota all'art. 234: - Il testo dell'art. 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' il seguente: "Art. 15. - 1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonche' per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici. 2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti: a) Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la valle d'Aosta e la Liguria; b) Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese; c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova; d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli Venezia Giulia; e) Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e Trento; f) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana; g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, Umbria e la Sardegna; h) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise; i) Centro Prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza; l) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera; m) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani; n) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna. 3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma".