Art. 234 (Art. 76 Cod. Str.) 
                    (Certificato di approvazione) 
  1.  Il   certificato   di   approvazione,   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello
approvato dal Ministero dei  trasporti  -  Direzione  generale  della
M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari per la  compilazione
della parte tecnica della carta di circolazione del  veicolo  cui  si
riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica
e tipo. 
  2. Il  certificato  di  approvazione,  valido  come  documentazione
tecnica per  la  successiva  immatricolazione  del  veicolo  solo  se
accompagnato  dal  certificato  d'origine  o   dal   certificato   di
conformita' del veicolo stesso, deve essere completato con il  timbro
e la firma del funzionario della Direzione  generale  della  M.C.T.C.
che  ha  proceduto  alla  visita  e  prova,  nonche'  con  il  timbro
dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo. 
  3. I Centri prova autoveicoli, di cui all'articolo 15 della legge 1
dicembre  1986,  n.  870,  possono  avvalersi  di  apposite   sezioni
individuate con decreto del  Ministro  dei  trasporti.  Tali  sezioni
godono di autonomia finanziaria. 
 
          Nota all'art. 234:
             - Il testo dell'art. 15 della legge 1  dicembre 1986, n.
          870 (Misure  urgenti  straordinarie  per  i  servizi  della
          Direzione   generale  della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' il
          seguente:
             "Art. 15. - 1. Alla effettuazione delle prove occorrenti
          per la omologazione dei tipi di veicoli a motore,  rimorchi
          e   macchine   agricole,  nonche'  per  l'approvazione  dei
          relativi   dispositivi,   la   Direzione   generale   della
          motorizzazione   civile  e  dei  trasporti  in  concessione
          provvede con appositi uffici.
             2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in
          via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
          7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:
               a)   Centro   prova   autoveicoli   di   Torino,   con
          circoscrizione comprendente il Piemonte, la valle d'Aosta e
          la Liguria;
               b)   Centro   prova   autoveicoli   di   Milano,   con
          circoscrizione comprendente le province  di  Milano,  Como,
          Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;
               c)   Centro   prova   autoveicoli   di   Brescia,  con
          circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona
          e Mantova;
               d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il
          Veneto e il Friuli Venezia Giulia;
               e)  Centro  prova autoveicoli di Bolzano, comprendente
          le province autonome di Bolzano e Trento;
               f) Centro prova autoveicoli di  Bologna,  comprendente
          l'Emilia-Romagna e la Toscana;
               g)  Centro  superiore  ricerche  e prove autoveicoli e
          dispositivi di Roma, comprendente il  Lazio,  Umbria  e  la
          Sardegna;
               h)  Centro  prova autoveicoli di Pescara, comprendente
          le Marche, l'Abruzzo e il Molise;
               i) Centro Prova autoveicoli di Napoli, comprendente la
          Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;
               l) Centro prova autoveicoli di Bari,  comprendente  la
          Puglia e la provincia di Matera;
               m)  Centro  prova autoveicoli di Palermo, comprendente
          le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
               n) Centro prova autoveicoli di  Catania,  comprendente
          le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.
             3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite al
          Centro  superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi,
          con sede a Roma".