Art. 235 (Art. 76 Cod. Str.)
(Certificato di origine)
1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76,
comma 2, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal
Ministero dei trasporti, e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) fabbrica e tipo;
b) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso
che ricorre;
c) numero di telaio;
d) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica
della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce;
e) data di rilascio.
2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare
della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato
di questa. La firma, se non depositata presso gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando
ricorre, legalizzata nei modi di legge. Agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 234, comma 2, il certificato deve essere
completato con il timbro e la firma del funzionario dell'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita
e prova, nonche' con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello
stesso.
3. I certificati di origine emessi fino ad esaurimento delle scorte
gia' esistenti, o comunque rilasciati in un paese estero, possono
anche essere difformi dal modello approvato di cui al comma 1 e
possono anche essere incompleti dei dati tecnici del veicolo. Questi
ultimi, tuttavia, devono essere forniti con separata idonea
documentazione.