Art. 236 (Art. 78 Cod. Str.)
(Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, in-
dicate nell'appendice V al presente titolo, o che determini la
trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e
prova del veicolo interessato, presso l'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della
ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima e'
effettuata da piu' ditte, senza che per ogni stadio dei lavori
eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di
approvazione, l'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. competente per la visita e prova e' quello dove ha sede la
ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la
certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di
tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in
volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale
rappresentante autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante la massa complessiva massima o le
masse massime sugli assi, o il numero di assi o gli interassi, o gli
sbalzi, o l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi e'
subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del
veicolo, di apposito nulla osta, se non diversamente prescritto dalla
casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da
quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione
della modifica, il nulla osta puo' essere sostituito da una relazione
tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la
possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso
deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede
della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto
attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la
modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene
eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo
della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita
e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante
l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati
vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.