Art. 237 (Art. 79 Cod. Str.)
(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi
in circolazione)
1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in
circolazione sono indicate nell'appendice VIII al presente titolo.
2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta
appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle
norme di recepimento delle direttive comunitarie.
3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei
regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei
trasporti puo' stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o
modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII, avuto
riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosita' e delle
emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o
internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosita' ed
alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite
fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del
Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e
della sanita'.
Nota all'art. 237:
- Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota
all'art. 227.