Art. 150. 
                 Rilascio dell'attestato di licenza 
 
  1. Entro dieci giorni  dal  termine  della  sessione  di  esami,  i
direttori  didattici  sono  tenuti  a  rilasciare  agli  alunni   che
conseguono la licenza elementare il relativo attestato. 
  2. Il rilascio dell'attestato e' gratuito. 
  3. Della medesima  agevolazione  godono  gli  alunni  delle  scuole
elementari parificate. 
  4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di  idoneita'
o  di  licenza  presso  una  scuola  statale  o  presso  una   scuola
parificata, il rilascio dell'attestato di idoneita' o di  licenza  e'
del pari gratuito. 
  5. Gli attestati di cui sopra sono  esenti  da  qualsiasi  imposta,
tassa o contributo.