Art. 111.
Servizio meteorologico nazionale distribuito
1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnicoscientifici ed
operativi nel campo della meteorologia, e' istituito, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui e'
riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa,
costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni
ovvero da organismi regionali da esse designati.
2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i
compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale
distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli
organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi
regionali, nonche' del comitato scientifico costituito da esperti
nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del
consiglio direttivo. Con i medesimi decreti e' disciplinata
l'organizzazione del servizio che sara' comunque articolato per ogni
regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente
tecnico centrale.
Nota all'art. 111:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n.
59 si veda in nota all'art. 3; per il testo dell'art. 11 si
veda in nota all'art. 9.