Art. 111. Servizio meteorologico nazionale distribuito 1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnicoscientifici ed operativi nel campo della meteorologia, e' istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui e' riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati. 2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonche' del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti e' disciplinata l'organizzazione del servizio che sara' comunque articolato per ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.
Nota all'art. 111: - Per il testo dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 si veda in nota all'art. 3; per il testo dell'art. 11 si veda in nota all'art. 9.