Art. 164.

  1.  L'articolo  126  del nuovo testo della legge generale sui libri
fondiari  allegato  al  regio  decreto 28 marzo 1929, n. 499 e' cosi'
modificato:
    a) nel secondo comma, dopo la parola "tribunale" sono inserite le
parole  "in  composizione collegiale, del quale non puo' far parte il
giudice che ha emesso il provvedimento reclamato";
    b) il terzo comma e' abrogato.
 
           Nota all'art. 164:
            -  Il  testo  vigente  dell'articolo  126 del nuovo testo
          della legge generale sui libri fondiari allegato  al  regio
          decreto 28 marzo 1929, n. 499, come modificato dal presente
          decreto, e' il seguente:
            "Art.  126.  - I decreti tavolari non sono revocabili ne'
          modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.
            Contro  di  essi  e'  ammesso  reclamo  al  tribunale  in
          composizione  collegiale,  del  quale non puo' far parte il
          giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, il  quale
          delibera  con  decreto  in  camera di consiglio, sulla base
          degli atti presentati al giudice tavolare.".