Art. 164. 1. L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e' cosi' modificato: a) nel secondo comma, dopo la parola "tribunale" sono inserite le parole "in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato"; b) il terzo comma e' abrogato.
Nota all'art. 164: - Il testo vigente dell'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 126. - I decreti tavolari non sono revocabili ne' modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102. Contro di essi e' ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.".