Art. 165.

  1.  Nel  primo  comma dell'articolo 128 del nuovo testo della legge
generale  sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929,
n. 499 le parole "deve trasmettere il reclamo all'autorita' superiore
unitamente agli atti e documenti all'uopo occorrenti" sono sostituite
dalle  parole  "deve  rimettere  al  collegio  gli atti e i documenti
occorrenti ai fini della decisione".
 
           Nota all'art. 165:
            - Il testo vigente  dell'articolo  128  del  nuovo  testo
          della  legge  generale sui libri fondiari allegato al regio
          decreto 28 marzo 1929, n. 499, come modificato dal  decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  128.  -  Il  giudice  tavolare  deve  rimettere al
          collegio gli atti e i documenti occorrenti  ai  fini  della
          decisione  e  notificare  d'ufficio  la  presentazione  del
          reclamo alle persone a cui e' stato notificato  il  decreto
          impugnato ad eccezione del reclamante.".