Art. 165. 1. Nel primo comma dell'articolo 128 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 le parole "deve trasmettere il reclamo all'autorita' superiore unitamente agli atti e documenti all'uopo occorrenti" sono sostituite dalle parole "deve rimettere al collegio gli atti e i documenti occorrenti ai fini della decisione".
Nota all'art. 165: - Il testo vigente dell'articolo 128 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 128. - Il giudice tavolare deve rimettere al collegio gli atti e i documenti occorrenti ai fini della decisione e notificare d'ufficio la presentazione del reclamo alle persone a cui e' stato notificato il decreto impugnato ad eccezione del reclamante.".