Art. 111. 
            Servizio meteorologico nazionale distribuito 
  1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnicoscientifici  ed
operativi nel  campo  della  meteorologia,  e'  istituito,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo  1997,  n.
59,  il  Servizio  meteorologico  nazionale   distribuito,   cui   e'
riconosciuta  autonomia  scientifica,  tecnica   ed   amministrativa,
costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni
ovvero da organismi regionali da esse designati. 
  2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed  i
compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico  nazionale
distribuito  con  la  presenza  paritetica  di  rappresentanti  degli
organismi statali competenti e delle regioni ovvero  degli  organismi
regionali, nonche' del comitato  scientifico  costituito  da  esperti
nella materia designati dalla Conferenza unificata  su  proposta  del
consiglio  direttivo.  Con  i  medesimi   decreti   e'   disciplinata
l'organizzazione del servizio che sara' comunque articolato per  ogni
regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un  ente
tecnico centrale.