Art. 118 Consegna (art. 21, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. L'esecutore e' tenuto a introdurre, a propria cura, rischio e a proprie spese, nei luoghi, nei locali e con le modalita' convenute in contratto, i beni oggetto della prestazione. 2. L'esecutore da' avviso scritto all'Amministrazione di ogni singola consegna nelle forme previste dall'art. 77 del codice. 3. In caso di fornitura i beni diventano di proprieta' dell'Amministrazione solo dopo la verifica di conformita', l'accettazione definitiva e la consegna.
Note all'art. 118: Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.