Art. 118 
 
                              Consegna 
           (art. 21, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. L'esecutore e' tenuto a introdurre, a propria cura, rischio e  a
proprie spese, nei luoghi, nei locali e con le modalita' convenute in
contratto, i beni oggetto della prestazione. 
  2. L'esecutore  da'  avviso  scritto  all'Amministrazione  di  ogni
singola consegna nelle forme previste dall'art. 77 del codice. 
  3.  In  caso  di  fornitura  i   beni   diventano   di   proprieta'
dell'Amministrazione  solo   dopo   la   verifica   di   conformita',
l'accettazione definitiva e la consegna. 
 
          Note all'art. 118: 
              Per  il  testo  dell'art.   77   del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.