Art. 119 Consegne frazionate 1. Le quantita' dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili. Per termine di consegna del lotto s'intende quello in cui il materiale relativo a ciascun lotto viene completamente consegnato. 2. L'Amministrazione puo' riservarsi la facolta', in rapporto alle proprie esigenze, di accettare consegne frazionate. Si tiene conto dei valori dei materiali gia' consegnati agli effetti della determinazione delle penalita' nelle quali la ditta puo' incorrere per eventuali ritardi nel completamento dei lotti stessi.