Art. 119 
 
                         Consegne frazionate 
 
  1. Le quantita' dei materiali previsti per  i  singoli  lotti  sono
inscindibili. Per termine di consegna del lotto s'intende  quello  in
cui  il  materiale  relativo  a  ciascun  lotto  viene  completamente
consegnato. 
  2. L'Amministrazione puo' riservarsi la facolta', in rapporto  alle
proprie esigenze, di accettare consegne frazionate.  Si  tiene  conto
dei  valori  dei  materiali  gia'  consegnati  agli   effetti   della
determinazione delle penalita' nelle quali la  ditta  puo'  incorrere
per eventuali ritardi nel completamento dei lotti stessi.