Art. 193 
 
 
                   (Societa' pubblica di progetto) 
 
  1.   Ove   il   progetto   di   fattibilita'   dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente  aggiudicatore,  preveda,  ai  fini  della
migliore  utilizzazione  dell'infrastruttura  e  dei  beni  connessi,
l'attivita'  coordinata  di  piu'  soggetti  pubblici,   si   procede
attraverso la stipula di un  accordo  di  programma  tra  i  soggetti
pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la  costituzione  di  una
societa'  pubblica  di  progetto,  senza  scopo   di   lucro,   anche
consortile, partecipata dai  soggetti  aggiudicatori  e  dagli  altri
soggetti pubblici interessati. Alla  societa'  pubblica  di  progetto
sono  attribuite  le   competenze   necessarie   alla   realizzazione
dell'opera  e  delle  opere  strumentali  o  connesse,  nonche'  alla
espropriazione delle  aree  interessate,  e  all'utilizzazione  delle
stesse   e   delle   altre   fonti   di   autofinanziamento   indotte
dall'infrastruttura. La societa' pubblica di  progetto  e'  autorita'
espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
La societa'  pubblica  di  progetto  realizza  l'intervento  in  nome
proprio e per  conto  dei  propri  soci  emandanti,  avvalendosi  dei
finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di  ridurre
il costo per la pubblica finanza. 
  2. Per lo svolgimento delle competenze di cui  al  secondo  periodo
del  comma  1,  le  societa'  pubbliche  di  progetto  applicano   le
disposizioni del presente codice. 
  3. Alla societa' pubblica di progetto possono partecipare le camere
di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie. 
  4. La societa' pubblica di progetto  e'  istituita  allo  scopo  di
garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere
la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura,  e
a promuovere altresi' la partecipazione al finanziamento; la societa'
e' organismo di diritto pubblico e soggetto  aggiudicatore  ai  sensi
del presente codice. 
  5.  Gli   enti   pubblici   interessati   alla   realizzazione   di
un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di  programma,
al finanziamento  della  stessa,  anche  attraverso  la  cessione  al
soggetto aggiudicatore ovvero alla societa' pubblica di  progetto  di
beni immobili di proprieta' o  allo  scopo  espropriati  con  risorse
finanziarie proprie. 
  6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli  enti  pubblici
possono    contribuire    per    l'intera    durata     del     piano
economico-finanziario  al  soggetto  aggiudicatore  o  alla  societa'
pubblica di progetto, devolvendo alla stessa  i  proventi  di  propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui: 
  a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di
oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e  IMU,  indotti  dalla
infrastruttura; 
  b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una
quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della
legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore  ammesso,
verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare  il  reddito,
nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore. 
  8.  I  soggetti   privati   interessati   alla   realizzazione   di
un'infrastruttura  possono  contribuire  alla  stessa  attraverso  la
cessione di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a  contribuire
alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale. 
 
          Note all'art. 193 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita' (Testo A) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 agosto 2001, n. 189, S.O.. 
              - La legge 29  dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          gennaio 1994, n. 7, S.O..