Art. 71 Organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana 1. Ai fini dell'art. 215-bis del Codice, l'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana ha la responsabilita' ultima del sistema di governo societario di gruppo di cui all'art. 70 del presente regolamento, del quale ne definisce gli indirizzi strategici e ne garantisce la complessiva coerenza. A tal fine, esso: a) definisce e rivede le politiche di gruppo, assicurando l'opportuno coinvolgimento dell'organo amministrativo delle societa' del gruppo, con particolare riferimento alle societa' di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice; b) comunica le politiche di gruppo alle societa' del gruppo, in coerenza con la tipologia di politica e di societa' del gruppo cui l'informativa e' diretta; c) verifica la complessiva coerenza delle politiche individuali delle societa' del gruppo con quelle definite a livello di gruppo, in particolare assicurando che le politiche definite dalle societa' del gruppo a livello individuale non contrastino con le politiche di gruppo; d) garantisce che le politiche di gruppo siano attuate correttamente dalle societa' di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice e che siano coerentemente applicate dalle altre societa' del gruppo. 2. L'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana, nel definire il sistema di governo societario di cui al comma 1: a) approva l'assetto organizzativo del gruppo, curandone l'adeguatezza nel tempo, valutando gli effetti dei cambiamenti della struttura del gruppo sulla sostenibilita' della situazione finanziaria delle singole societa' interessate e del gruppo, adattandolo con tempestivita', se necessario. A tal fine possiede adeguate conoscenze della struttura organizzativa del gruppo, del business model delle societa' che ne fanno parte, dei legami e delle relazioni tra esse, anche in termini di rischi derivanti dalla struttura del gruppo, dalle operazioni infragruppo e di eventuale impatto, anche al ricorrere di circostanze avverse, sulla stabilita' e sul profilo di rischio del gruppo; b) prevede la chiara individuazione e ripartizione di compiti e di responsabilita' degli organi e delle funzioni dell'ultima societa' controllante italiana, nonche' adeguati meccanismi di raccordo con gli organi e le funzioni delle societa' del gruppo mediante idonei strumenti, procedure e linee di responsabilita' e rendicontazione; c) assicura che: i) siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali; ii) i compiti e le responsabilita' siano assegnati, ripartiti e coordinati nel rispetto delle politiche di gruppo e riflessi nella descrizione degli incarichi e delle responsabilita'; iii) tutti gli incarichi rilevanti siano assegnati e che siano evitate sovrapposizioni non necessarie, promuovendo un'efficace cooperazione tra i membri del personale delle societa' del gruppo, in particolare di quelle di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice; d) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 4, degli atti delegati, approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilita' a livello di gruppo, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull'esercizio dei poteri delegati, con conseguente possibilita' di prevedere misure adeguate, qualora decida di avocare a se' i poteri delegati; e) definisce le direttive in materia di sistema di governo societario di gruppo, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operativita' aziendale e delle condizioni esterne. Nell'ambito di tali direttive approva le politiche di gruppo relative al sistema di controllo interno, al sistema di gestione dei rischi e alla revisione interna, in linea con quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del Codice e dall'art. 258, paragrafo 2, degli atti delegati e quella relativa alla funzione attuariale; con particolare riguardo alla politica di revisione interna assicura che essa contenga la descrizione delle modalita' con cui la funzione coordina le attivita' di revisione interna nel gruppo e garantisce l'osservanza dei requisiti di revisione interna a livello di gruppo; definisce e approva altresi' una politica di data governance, coerente con quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'art. 79, comma 3, lettera b); f) con riferimento alla valutazione prospettica dei rischi di gruppo, compie gli adempimenti previsti dalle disposizioni attuative dell'art. 215-ter del Codice e con riferimento alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo compie gli adempimenti di cui agli articoli 215-quater e 215-quinquies del Codice e alle relative disposizioni di attuazione; g) determina il sistema degli obiettivi di rischio di gruppo, definendo, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere e) ed f) che rilevano a tali fini, ivi inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilita', la propensione al rischio del gruppo in coerenza con il fabbisogno di solvibilita' globale del gruppo, individuando le tipologie di rischio di gruppo che ritiene di assumere, fissando in modo coerente i limiti di tolleranza al rischio del gruppo che rivede una volta l'anno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo; h) approva, sulla base degli elementi di cui alle lettere f) e g), la politica di gestione dei rischi e le direttive di gruppo di cui alla lettera e), in coerenza con la struttura del gruppo, la dimensione e le specificita' delle societa' del gruppo, anche in un'ottica di medio lungo periodo, nonche' per le maggiori fonti di rischio identificate a livello di gruppo, il piano di emergenza di gruppo di cui all'art. 82, comma 5, al fine di garantire la regolarita' e continuita' dell'attivita' del gruppo; i) approva, tenuto conto degli obiettivi strategici ed in coerenza con la politica di gestione dei rischi di gruppo, le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio, nonche' di gestione del rischio operativo di gruppo, in coerenza con le lettere f), g) e h); l) definisce le direttive e i criteri per la raccolta dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, nonche' le direttive in materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestivita' dei relativi flussi informativi; m) approva un documento, coerente con le disposizioni di cui alle lettere precedenti a), e), f) e g), da diffondere a tutte le strutture del gruppo interessate, in cui sono definiti: i) in coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile, i compiti e le responsabilita' degli organi sociali dell'ultima societa' controllante italiana, dei comitati consiliari, eventualmente costituiti per l'espletamento di funzioni in ambito di gruppo e delle funzioni fondamentali di gruppo nonche' l'identificazione, mediante l'adeguata formalizzazione e motivazione delle relative scelte, delle categorie di soggetti che appartengono all'ulteriore personale rilevante di cui all'art. 2, comma 1, lettera m); ai fini di tale identificazione, si tiene conto, tra l'altro, nell'ambito di gruppo, della posizione rivestita, del grado di responsabilita', del livello gerarchico, dell'attivita' svolta, delle deleghe conferite, dell'ammontare della remunerazione corrisposta, della possibilita' di assumere posizioni di rischio, generare profitti o incidere su altre poste contabili per importi rilevanti; ii) i flussi informativi, ivi comprese le tempistiche, tra le diverse funzioni di gruppo, i comitati consiliari costituiti a livello di gruppo e tra questi e gli organi sociali dell'ultima societa' controllante italiana e iii) nel caso in cui gli ambiti di attivita' presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalita' di coordinamento e di collaborazione tra di essi con le funzioni operative dell'ultima societa' controllante italiana, nonche' di raccordo con gli organi sociali e le funzioni fondamentali delle societa' di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice e di cooperazione con gli organi sociali e le funzioni delle altre societa' del gruppo. Nel definire le modalita' di raccordo, l'ultima societa' controllante italiana presta attenzione a non alterare, anche nella sostanza, le responsabilita' ultime dei propri organi sociali sul sistema di governo societario di gruppo; n) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 258, paragrafo 1, lettera l) degli atti delegati e in coerenza con le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo VII, del presente regolamento, definisce e rivede periodicamente le politiche di remunerazione di gruppo, ai fini dell'approvazione dell'assemblea ordinaria dell'ultima societa' controllante italiana sulla base di quanto previsto dall'art. 93, comma 5 del presente regolamento, ed e' responsabile della loro corretta applicazione; o) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 274 degli atti delegati e dell'art. 30, comma 5, del Codice approva la politica di esternalizzazione di gruppo, definendo la strategia ed i processi applicabili per tutta la relativa durata; p) nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 258, paragrafo 1, lettere c) e d), 273 degli atti delegati e 215-bis del Codice approva la politica per la definizione e la valutazione dei requisiti di idoneita' alla carica, in termini di onorabilita', professionalita' e indipendenza di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'ultima societa' controllante italiana e, anche in caso di esternalizzazione o sub-esternalizzazione, dei soggetti in essa titolari delle funzioni fondamentali di gruppo e di coloro che svolgono tali funzioni, nonche' dell'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio, identificato dall'ultima societa' controllante italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del presente regolamento. Valuta la sussistenza dei requisiti in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale. In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche al fine di assolvere i compiti ad esso richiesti dalla struttura, dall'attivita', nonche' dal profilo di rischio del gruppo; q) con riferimento alla politica sulle informazioni di gruppo da fornire all'IVASS e di informativa al pubblico (c.d. reporting policy) di cui agli articoli 216-octies e 216-novies e relative disposizioni di attuazione, compie gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative; r) approva la politica di gestione del capitale di gruppo di cui all'art. 86; s) con riferimento alle ipotesi di utilizzo da parte dell'impresa di un modello interno di cui all'art. 207-octies e relative disposizioni di attuazione, nonche' con riferimento alle ipotesi di utilizzo di parametri specifici nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilita' di cui agli articoli 216-ter del Codice e relative disposizioni di attuazione, compie gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative; t) verifica che l'alta direzione dell'ultima societa' controllante italiana implementi correttamente le indicazioni circa lo sviluppo ed il funzionamento del sistema di governo societario di gruppo, secondo quanto previsto dall'art. 73, in linea con le direttive impartite, e che ne valuti la funzionalita' e l'adeguatezza complessiva; u) dispone verifiche periodiche sulla efficacia e adeguatezza del sistema di governo societario di gruppo e che gli siano riferite con tempestivita' le criticita' piu' significative, siano esse individuate dall'alta direzione dell'ultima societa' controllante, dalle funzioni fondamentali di gruppo, nonche' da altri soggetti nell'ambito del gruppo, impartendo con tempestivita' le direttive per l'adozione di misure correttive, di cui successivamente valuta l'efficacia; tale informativa riguarda, in particolare, gli obiettivi del gruppo e i rischi a cui esso e' esposto. Ogni flusso informativo significativo tra le societa' rilevanti per il gruppo, individuate secondo i criteri di cui all'art. 70, comma 3, e' documentato e reso tempestivamente accessibile, su richiesta, alle funzioni che svolgono attivita' di controllo e all'IVASS; v) individua particolari eventi o circostanze a livello di gruppo che richiedono un immediato intervento da parte dell'alta direzione dell'ultima societa' controllante italiana; z) assicura che sussista un'idonea e continua interazione tra tutti i comitati istituiti per espletare le funzioni a livello di gruppo, all'interno dell'organo amministrativo stesso, l'alta direzione dell'ultima societa' controllante e le funzioni fondamentali di gruppo, nonche' con coloro che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo nelle societa' del gruppo, avuto particolare riguardo alle societa' di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice e nelle altre societa' del gruppo che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio del gruppo, richiedendo informazioni in modo proattivo e mettendo in discussione le decisioni che possono avere impatto sul gruppo; aa) assicura, con appropriate misure, un aggiornamento professionale continuo delle risorse e dei componenti dell'organo stesso, predisponendo, altresi', piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, della portata e della complessita' dei compiti assegnati a livello di gruppo e per preservare le proprie conoscenze nel tempo; bb) effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sull'efficace funzionamento dell'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana nel suo complesso, nonche' dei suoi comitati, operando le verifiche previste dall'art. 5, comma 2, lettera z), ed esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna, anche considerata la struttura del gruppo, con particolare riguardo alle societa' di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice e proponendo eventuali azioni correttive; cc) in coerenza con quanto previsto dall'art. 258, paragrafo 6, degli atti delegati e 215-bis del Codice, assicura che il sistema di governo societario di gruppo sia soggetto a riesame interno periodico; nella determinazione dell'ambito e della frequenza del riesame, tiene conto della natura, portata e complessita' dei rischi inerenti all'attivita' delle societa' del gruppo e della struttura del gruppo stesso; le risultanze del riesame sono adeguatamente documentate e trasmesse all'organo amministrativo, con evidenza delle misure correttive intraprese; dd) verifica che il sistema di governo societario di gruppo sia coerente con gli obiettivi strategici del gruppo, con la propensione al rischio e con i limiti di tolleranza al rischio di gruppo, e sia in grado di cogliere l'evoluzione a livello di gruppo dei rischi aziendali delle societa' del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice e l'interazione tra gli stessi, nonche' i rischi derivanti dall'appartenenza al gruppo. 3. L'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana assicura che nell'ambito dell'informativa trasmessa all'IVASS, ai sensi dell'art. 308 degli atti Delegati, degli articoli 216-octies e 216-novies del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, in materia di governo societario di gruppo siano rappresentate le ragioni che rendono la struttura organizzativa del gruppo idonea ad assicurare la completezza, la funzionalita' ed efficacia del sistema di governo societario di gruppo, informando altresi' senza indugio l'IVASS qualora vengano apportate significative modifiche alla struttura organizzativa del gruppo ed illustrando le cause interne od esterne che hanno reso necessari tali interventi. 4. L'art. 5, comma 4, che prevede per il livello individuale il contenuto minimale delle politiche, si applica al gruppo, tenendo conto della diversa natura del soggetto vigilato ed in coerenza con le specificita' di cui all'art. 70, comma 3. Per i gruppi rilevanti a fini di stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, le politiche di gruppo di cui al comma 2, lettere e), h), i), n) o), p) e r) sono trasmesse all'IVASS dall'ultima societa' controllante italiana entro trenta giorni dalla relativa approvazione, unitamente al documento di cui al comma 2, lettera m). 5. L'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana approva altresi' le politiche di gruppo aventi ad oggetto aspetti diversi da quelli di cui al comma 2, laddove previsto dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione. 6. L'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana assicura che le politiche, parte del sistema di governo societario di gruppo, siano coerenti tra loro e con le strategie di gruppo. 7. Secondo quanto previsto dall'art. 215-bis del Codice, l'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana rivede le politiche almeno una volta l'anno e ne cura l'adeguamento alla evoluzione dell'operativita' aziendale del gruppo, della struttura dello stesso e delle condizioni esterne. Le risultanze della revisione sono adeguatamente documentate, fornendo idonea evidenza della revisione condotta e delle eventuali decisioni assunte dall'organo amministrativo in seguito ad essa.