Art. 71 
 
                  Organo amministrativo dell'ultima 
                   societa' controllante italiana 
 
  1. Ai fini dell'art. 215-bis del  Codice,  l'organo  amministrativo
dell'ultima societa'  controllante  italiana  ha  la  responsabilita'
ultima del sistema di governo societario di gruppo di cui all'art. 70
del presente  regolamento,  del  quale  ne  definisce  gli  indirizzi
strategici e ne garantisce la complessiva coerenza. A tal fine, esso: 
    a)  definisce  e  rivede  le  politiche  di  gruppo,  assicurando
l'opportuno coinvolgimento dell'organo amministrativo delle  societa'
del gruppo, con particolare riferimento alle societa' di cui all'art.
210-ter, comma 2, del Codice; 
    b) comunica le politiche di gruppo alle societa' del  gruppo,  in
coerenza con la tipologia di politica e di societa'  del  gruppo  cui
l'informativa e' diretta; 
    c) verifica la complessiva coerenza delle  politiche  individuali
delle societa' del gruppo con quelle definite a livello di gruppo, in
particolare assicurando che le politiche definite dalle societa'  del
gruppo a livello individuale non  contrastino  con  le  politiche  di
gruppo; 
    d)  garantisce  che  le  politiche  di   gruppo   siano   attuate
correttamente dalle societa' di cui all'art. 210-ter,  comma  2,  del
Codice e che siano coerentemente applicate dalle altre  societa'  del
gruppo. 
  2.  L'organo  amministrativo  dell'ultima   societa'   controllante
italiana, nel definire il sistema di governo  societario  di  cui  al
comma 1: 
    a)  approva  l'assetto  organizzativo   del   gruppo,   curandone
l'adeguatezza nel tempo, valutando gli effetti dei cambiamenti  della
struttura  del   gruppo   sulla   sostenibilita'   della   situazione
finanziaria  delle  singole  societa'  interessate  e   del   gruppo,
adattandolo con tempestivita', se necessario.  A  tal  fine  possiede
adeguate conoscenze della struttura  organizzativa  del  gruppo,  del
business model delle societa' che ne fanno parte, dei legami e  delle
relazioni tra esse,  anche  in  termini  di  rischi  derivanti  dalla
struttura del gruppo, dalle operazioni  infragruppo  e  di  eventuale
impatto, anche al ricorrere di circostanze avverse, sulla  stabilita'
e sul profilo di rischio del gruppo; 
    b) prevede la chiara individuazione e ripartizione di  compiti  e
di responsabilita' degli organi e delle funzioni dell'ultima societa'
controllante italiana, nonche' adeguati meccanismi  di  raccordo  con
gli organi e le funzioni delle societa' del  gruppo  mediante  idonei
strumenti, procedure e linee di responsabilita' e rendicontazione; 
    c) assicura che: 
      i) siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali; 
      ii) i compiti e le responsabilita' siano assegnati, ripartiti e
coordinati nel rispetto delle politiche di gruppo  e  riflessi  nella
descrizione degli incarichi e delle responsabilita'; 
      iii) tutti gli incarichi rilevanti siano assegnati e che  siano
evitate  sovrapposizioni  non  necessarie,  promuovendo   un'efficace
cooperazione tra i membri del personale delle societa' del gruppo, in
particolare di quelle di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice; 
    d) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 4, degli atti  delegati,
approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle  deleghe
di poteri e responsabilita' a  livello  di  gruppo,  avendo  cura  di
evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e
ponendo in essere strumenti di  verifica  sull'esercizio  dei  poteri
delegati, con conseguente possibilita' di prevedere misure  adeguate,
qualora decida di avocare a se' i poteri delegati; 
    e) definisce le  direttive  in  materia  di  sistema  di  governo
societario di gruppo, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone
l'adeguamento alla evoluzione  dell'operativita'  aziendale  e  delle
condizioni  esterne.  Nell'ambito  di  tali  direttive   approva   le
politiche di gruppo relative al  sistema  di  controllo  interno,  al
sistema di gestione dei rischi e alla revisione interna, in linea con
quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del  Codice  e  dall'art.  258,
paragrafo 2, degli atti delegati  e  quella  relativa  alla  funzione
attuariale; con  particolare  riguardo  alla  politica  di  revisione
interna assicura che essa contenga la descrizione delle modalita' con
cui la funzione coordina le attivita' di revisione interna nel gruppo
e garantisce  l'osservanza  dei  requisiti  di  revisione  interna  a
livello di gruppo; definisce e approva altresi' una politica di  data
governance, coerente  con  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  2,
lettera d), ai fini dell'assolvimento di  quanto  previsto  dall'art.
79, comma 3, lettera b); 
    f) con riferimento alla valutazione  prospettica  dei  rischi  di
gruppo, compie gli adempimenti previsti dalle disposizioni  attuative
dell'art. 215-ter del Codice e con  riferimento  alla  concentrazione
dei rischi e alle operazioni infragruppo compie  gli  adempimenti  di
cui agli articoli  215-quater  e  215-quinquies  del  Codice  e  alle
relative disposizioni di attuazione; 
    g) determina il sistema degli obiettivi  di  rischio  di  gruppo,
definendo, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere e) ed  f)
che rilevano a tali fini, ivi  inclusa  la  valutazione  interna  del
rischio e della solvibilita', la propensione al rischio del gruppo in
coerenza con  il  fabbisogno  di  solvibilita'  globale  del  gruppo,
individuando le  tipologie  di  rischio  di  gruppo  che  ritiene  di
assumere, fissando in modo coerente i limiti di tolleranza al rischio
del gruppo che rivede  una  volta  l'anno,  al  fine  di  assicurarne
l'efficacia nel tempo; 
    h) approva, sulla base degli elementi di cui alle  lettere  f)  e
g), la politica di gestione dei rischi e le direttive  di  gruppo  di
cui alla lettera e), in coerenza con  la  struttura  del  gruppo,  la
dimensione e le specificita' delle  societa'  del  gruppo,  anche  in
un'ottica di medio lungo periodo, nonche' per le  maggiori  fonti  di
rischio identificate a livello di gruppo, il piano  di  emergenza  di
gruppo di  cui  all'art.  82,  comma  5,  al  fine  di  garantire  la
regolarita' e continuita' dell'attivita' del gruppo; 
    i)  approva,  tenuto  conto  degli  obiettivi  strategici  ed  in
coerenza con la  politica  di  gestione  dei  rischi  di  gruppo,  le
politiche di sottoscrizione, di riservazione,  di  riassicurazione  e
delle ulteriori tecniche  di  mitigazione  del  rischio,  nonche'  di
gestione del rischio operativo di gruppo, in coerenza con le  lettere
f), g) e h); 
    l) definisce le direttive e i criteri per la raccolta dei dati  e
delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della  vigilanza  sul
gruppo di cui al Titolo XV del Codice e delle  relative  disposizioni
di attuazione, nonche' le direttive in materia di  controllo  interno
per la verifica della completezza e tempestivita' dei relativi flussi
informativi; 
    m) approva un documento, coerente con le disposizioni di cui alle
lettere precedenti a),  e),  f)  e  g),  da  diffondere  a  tutte  le
strutture del gruppo interessate, in cui sono definiti: 
      i) in coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile,
i compiti e  le  responsabilita'  degli  organi  sociali  dell'ultima
societa'   controllante   italiana,    dei    comitati    consiliari,
eventualmente costituiti per l'espletamento di funzioni in ambito  di
gruppo   e   delle   funzioni   fondamentali   di   gruppo    nonche'
l'identificazione, mediante l'adeguata formalizzazione e  motivazione
delle relative scelte, delle categorie di soggetti  che  appartengono
all'ulteriore personale rilevante di cui all'art. 2, comma 1, lettera
m); ai fini di tale identificazione, si  tiene  conto,  tra  l'altro,
nell'ambito di  gruppo,  della  posizione  rivestita,  del  grado  di
responsabilita', del livello gerarchico, dell'attivita' svolta, delle
deleghe conferite, dell'ammontare  della  remunerazione  corrisposta,
della  possibilita'  di  assumere  posizioni  di  rischio,   generare
profitti o incidere su altre poste contabili per importi rilevanti; 
      ii) i flussi informativi, ivi comprese le tempistiche,  tra  le
diverse funzioni  di  gruppo,  i  comitati  consiliari  costituiti  a
livello di gruppo e tra  questi  e  gli  organi  sociali  dell'ultima
societa' controllante italiana e 
      iii) nel caso in cui gli ambiti di attivita' presentino aree di
potenziale sovrapposizione o permettano di  sviluppare  sinergie,  le
modalita' di coordinamento e di collaborazione tra  di  essi  con  le
funzioni  operative  dell'ultima  societa'   controllante   italiana,
nonche' di raccordo con gli organi sociali e le funzioni fondamentali
delle societa' di cui all'art. 210-ter, comma  2,  del  Codice  e  di
cooperazione con  gli  organi  sociali  e  le  funzioni  delle  altre
societa' del gruppo. Nel definire le modalita' di raccordo,  l'ultima
societa' controllante italiana  presta  attenzione  a  non  alterare,
anche nella sostanza, le responsabilita'  ultime  dei  propri  organi
sociali sul sistema di governo societario di gruppo; 
    n) nel rispetto di quanto previsto dall'art.  258,  paragrafo  1,
lettera l) degli atti delegati e in coerenza con le  disposizioni  di
cui alla Parte II, Titolo III, Capo VII,  del  presente  regolamento,
definisce e rivede periodicamente le politiche  di  remunerazione  di
gruppo,   ai   fini   dell'approvazione   dell'assemblea    ordinaria
dell'ultima societa'  controllante  italiana  sulla  base  di  quanto
previsto dall'art. 93,  comma  5  del  presente  regolamento,  ed  e'
responsabile della loro corretta applicazione; 
    o) nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.  274  degli  atti
delegati e dell'art. 30, comma 5, del Codice approva la  politica  di
esternalizzazione di gruppo, definendo la  strategia  ed  i  processi
applicabili per tutta la relativa durata; 
    p) nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 258,  paragrafo
1, lettere c) e d), 273 degli atti  delegati  e  215-bis  del  Codice
approva la politica per la definizione e la valutazione dei requisiti
di   idoneita'   alla   carica,   in   termini    di    onorabilita',
professionalita' e indipendenza di coloro che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,   direzione   e   controllo   nell'ultima   societa'
controllante  italiana  e,  anche  in  caso  di  esternalizzazione  o
sub-esternalizzazione, dei soggetti in essa titolari  delle  funzioni
fondamentali di gruppo  e  di  coloro  che  svolgono  tali  funzioni,
nonche'  dell'ulteriore  personale  in  grado  di  incidere  in  modo
significativo  sul  profilo  di  rischio,  identificato   dall'ultima
societa' controllante  italiana,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera m)  del  presente  regolamento.  Valuta  la  sussistenza  dei
requisiti in capo a tali soggetti  con  cadenza  almeno  annuale.  In
particolare,  tale  politica  assicura  che  l'organo  amministrativo
dell'ultima societa' controllante italiana sia nel suo  complesso  in
possesso di adeguate competenze  tecniche  al  fine  di  assolvere  i
compiti ad esso richiesti dalla  struttura,  dall'attivita',  nonche'
dal profilo di rischio del gruppo; 
    q) con riferimento alla politica sulle informazioni di gruppo  da
fornire all'IVASS  e  di  informativa  al  pubblico  (c.d.  reporting
policy) di cui agli  articoli  216-octies  e  216-novies  e  relative
disposizioni di attuazione, compie  gli  adempimenti  previsti  dalle
vigenti disposizioni normative; 
    r) approva la politica di gestione del capitale di gruppo di  cui
all'art. 86; 
    s) con riferimento alle ipotesi di utilizzo da parte dell'impresa
di  un  modello  interno  di  cui  all'art.  207-octies  e   relative
disposizioni di attuazione, nonche' con riferimento alle  ipotesi  di
utilizzo di parametri specifici nella  determinazione  del  requisito
patrimoniale di solvibilita' di cui agli articoli 216-ter del  Codice
e  relative  disposizioni  di  attuazione,  compie  gli   adempimenti
previsti dalle vigenti disposizioni normative; 
    t)   verifica   che   l'alta   direzione   dell'ultima   societa'
controllante italiana implementi correttamente le  indicazioni  circa
lo sviluppo ed il funzionamento del sistema di governo societario  di
gruppo, secondo  quanto  previsto  dall'art.  73,  in  linea  con  le
direttive impartite, e che ne valuti la funzionalita' e l'adeguatezza
complessiva; 
    u) dispone verifiche periodiche sulla efficacia e adeguatezza del
sistema di governo societario di gruppo e che gli siano riferite  con
tempestivita'  le   criticita'   piu'   significative,   siano   esse
individuate dall'alta direzione  dell'ultima  societa'  controllante,
dalle funzioni fondamentali di  gruppo,  nonche'  da  altri  soggetti
nell'ambito del gruppo, impartendo con tempestivita' le direttive per
l'adozione  di  misure  correttive,  di  cui  successivamente  valuta
l'efficacia; tale informativa riguarda, in particolare, gli obiettivi
del gruppo e i rischi a cui esso e' esposto. Ogni flusso  informativo
significativo tra le societa' rilevanti per  il  gruppo,  individuate
secondo i criteri di cui all'art. 70, comma 3, e' documentato e  reso
tempestivamente accessibile, su richiesta, alle funzioni che svolgono
attivita' di controllo e all'IVASS; 
    v) individua particolari eventi o circostanze a livello di gruppo
che richiedono un immediato intervento da parte  dell'alta  direzione
dell'ultima societa' controllante italiana; 
    z) assicura che sussista un'idonea  e  continua  interazione  tra
tutti i comitati istituiti per espletare le  funzioni  a  livello  di
gruppo,  all'interno  dell'organo   amministrativo   stesso,   l'alta
direzione   dell'ultima   societa'   controllante   e   le   funzioni
fondamentali di gruppo, nonche' con coloro che svolgono  funzioni  di
amministrazione direzione e  controllo  nelle  societa'  del  gruppo,
avuto particolare riguardo alle societa'  di  cui  all'art.  210-ter,
comma 2, del Codice e nelle altre societa' del gruppo  che  hanno  un
impatto significativo sul profilo di rischio del gruppo,  richiedendo
informazioni in modo proattivo e mettendo in discussione le decisioni
che possono avere impatto sul gruppo; 
    aa)  assicura,   con   appropriate   misure,   un   aggiornamento
professionale continuo delle risorse  e  dei  componenti  dell'organo
stesso, predisponendo, altresi',  piani  di  formazione  adeguati  ad
assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere
con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura,  della
portata e della complessita'  dei  compiti  assegnati  a  livello  di
gruppo e per preservare le proprie conoscenze nel tempo; 
    bb) effettua, almeno una  volta  l'anno,  una  valutazione  sulla
dimensione,  sulla   composizione   e   sull'efficace   funzionamento
dell'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana
nel suo complesso, nonche' dei suoi comitati, operando  le  verifiche
previste dall'art. 5, comma 2, lettera z), ed esprimendo orientamenti
sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo
sia ritenuta opportuna, anche considerata la  struttura  del  gruppo,
con particolare riguardo alle societa' di cui all'art. 210-ter, comma
2, del Codice e proponendo eventuali azioni correttive; 
    cc) in coerenza con quanto previsto dall'art. 258,  paragrafo  6,
degli atti delegati e 215-bis del Codice, assicura che il sistema  di
governo  societario  di  gruppo  sia  soggetto  a   riesame   interno
periodico; nella determinazione dell'ambito  e  della  frequenza  del
riesame, tiene conto della natura, portata e complessita' dei  rischi
inerenti all'attivita' delle societa' del gruppo  e  della  struttura
del gruppo stesso;  le  risultanze  del  riesame  sono  adeguatamente
documentate e trasmesse all'organo amministrativo, con evidenza delle
misure correttive intraprese; 
    dd) verifica che il sistema di governo societario di  gruppo  sia
coerente con gli obiettivi strategici del gruppo, con la  propensione
al rischio e con i limiti di tolleranza al rischio di gruppo,  e  sia
in grado di cogliere l'evoluzione a  livello  di  gruppo  dei  rischi
aziendali delle societa' del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2,
del Codice e l'interazione tra gli stessi, nonche' i rischi derivanti
dall'appartenenza al gruppo. 
  3.  L'organo  amministrativo  dell'ultima   societa'   controllante
italiana  assicura   che   nell'ambito   dell'informativa   trasmessa
all'IVASS, ai sensi dell'art. 308 degli atti Delegati, degli articoli
216-octies e 216-novies del Codice e delle relative  disposizioni  di
attuazione,  in  materia  di  governo  societario  di  gruppo   siano
rappresentate le ragioni che rendono la struttura  organizzativa  del
gruppo idonea ad  assicurare  la  completezza,  la  funzionalita'  ed
efficacia del sistema di governo  societario  di  gruppo,  informando
altresi'   senza   indugio   l'IVASS   qualora   vengano    apportate
significative modifiche alla struttura organizzativa  del  gruppo  ed
illustrando le cause interne od esterne che hanno reso necessari tali
interventi. 
  4. L'art. 5, comma 4, che prevede per  il  livello  individuale  il
contenuto minimale delle politiche, si  applica  al  gruppo,  tenendo
conto della diversa natura del soggetto vigilato ed in  coerenza  con
le specificita' di cui all'art. 70, comma 3. Per i gruppi rilevanti a
fini di stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 83,  comma  1,  le
politiche di gruppo di cui al comma 2, lettere e), h), i), n) o),  p)
e r)  sono  trasmesse  all'IVASS  dall'ultima  societa'  controllante
italiana entro trenta giorni dalla relativa approvazione,  unitamente
al documento di cui al comma 2, lettera m). 
  5.  L'organo  amministrativo  dell'ultima   societa'   controllante
italiana approva altresi' le politiche di gruppo  aventi  ad  oggetto
aspetti diversi da quelli di cui al comma  2,  laddove  previsto  dal
Codice e dalle relative disposizioni di attuazione. 
  6.  L'organo  amministrativo  dell'ultima   societa'   controllante
italiana assicura che le politiche,  parte  del  sistema  di  governo
societario di gruppo, siano coerenti tra loro e con le  strategie  di
gruppo. 
  7. Secondo quanto previsto dall'art. 215-bis del  Codice,  l'organo
amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana  rivede  le
politiche almeno una  volta  l'anno  e  ne  cura  l'adeguamento  alla
evoluzione dell'operativita' aziendale del  gruppo,  della  struttura
dello  stesso  e  delle  condizioni  esterne.  Le  risultanze   della
revisione sono adeguatamente documentate,  fornendo  idonea  evidenza
della  revisione  condotta  e  delle  eventuali   decisioni   assunte
dall'organo amministrativo in seguito ad essa.