Art. 72 Comitati consiliari 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso assegnati a livello di gruppo, l'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana costituisce, ove appropriato in relazione alla natura, portata e complessita' dell'attivita' del gruppo e delle societa' che ne fanno parte, nonche' dei rischi inerenti, comitati previsti dalle disposizioni regolamentari, con funzioni propositive e consultive. Nell'espletamento dei compiti i comitati assicurano idonei collegamenti funzionali ed operativi con le competenti strutture di gruppo. 2. L'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana definisce la composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento dei comitati. L'istituzione dei comitati non solleva l'organo amministrativo dalle proprie responsabilita' nell'ambito del gruppo.