Art. 72 
 
                         Comitati consiliari 
 
  1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni  ad  esso
assegnati a livello di gruppo,  l'organo  amministrativo  dell'ultima
societa'  controllante  italiana  costituisce,  ove  appropriato   in
relazione alla natura,  portata  e  complessita'  dell'attivita'  del
gruppo e delle societa'  che  ne  fanno  parte,  nonche'  dei  rischi
inerenti, comitati previsti  dalle  disposizioni  regolamentari,  con
funzioni propositive e consultive. Nell'espletamento  dei  compiti  i
comitati assicurano idonei collegamenti funzionali ed  operativi  con
le competenti strutture di gruppo. 
  2.  L'organo  amministrativo  dell'ultima   societa'   controllante
italiana definisce la composizione,  i  compiti  e  le  modalita'  di
funzionamento dei comitati. L'istituzione dei  comitati  non  solleva
l'organo amministrativo dalle proprie responsabilita' nell'ambito del
gruppo.