Art. 73 Alta direzione dell'ultima societa' controllante italiana 1. L'alta direzione dell'ultima societa' controllante italiana e' responsabile della complessiva attuazione, del mantenimento e monitoraggio del sistema di governo societario di gruppo, secondo quanto previsto dal comma 2, coerentemente con le direttive dell'organo amministrativo e nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad essa attribuiti. A tale fine l'alta direzione si avvale, in particolare, della collaborazione delle societa' di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice. 2. L'alta direzione: a) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 5, degli atti delegati, definisce in dettaglio l'assetto organizzativo del gruppo con particolare riguardo alle societa' di cui all'art. 210-ter del Codice, i compiti e le responsabilita' delle unita' operative di base del gruppo e dell'ultima societa' controllante italiana, nonche' i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dall'organo amministrativo; in tale ambito attua l'appropriata separazione di compiti sia tra singoli soggetti che tra funzioni nell'ambito del gruppo e della ultima societa' controllante italiana in modo da evitare, per quanto possibile, l'insorgere di conflitti di interesse; b) con riferimento alla valutazione interna del rischio e della solvibilita' di gruppo, attua la politica di cui alle disposizioni attuative dell'art. 215-ter del Codice, contribuendo ad assicurare la definizione di limiti operativi e garantendo la tempestiva verifica dei limiti medesimi, nonche' il monitoraggio delle esposizioni ai rischi e il rispetto dei limiti di tolleranza di gruppo; c) attua le politiche inerenti al sistema di Governo societario di gruppo, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad essa attribuiti in ambito di gruppo; d) cura il mantenimento della funzionalita' e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo e del sistema di Governo societario di gruppo di cui all'art. 70, comma 4; e) verifica che l'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana sia periodicamente informato sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema di Governo societario di gruppo, di cui all'art. 70, comma 4, e, comunque tempestivamente, ogni qualvolta siano riscontrate criticita' significative; f) da' attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana, in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti; g) propone all'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema di Governo societario di gruppo di cui all'art. 70, comma 4.