Art. 73 
 
      Alta direzione dell'ultima societa' controllante italiana 
 
  1. L'alta direzione dell'ultima societa' controllante  italiana  e'
responsabile  della  complessiva  attuazione,  del   mantenimento   e
monitoraggio del sistema di governo  societario  di  gruppo,  secondo
quanto  previsto  dal  comma  2,  coerentemente  con   le   direttive
dell'organo amministrativo e nel rispetto dei ruoli e dei compiti  ad
essa  attribuiti.  A  tale  fine  l'alta  direzione  si  avvale,   in
particolare, della collaborazione  delle  societa'  di  cui  all'art.
210-ter, comma 2, del Codice. 
  2. L'alta direzione: 
    a) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 5, degli atti  delegati,
definisce  in  dettaglio  l'assetto  organizzativo  del  gruppo   con
particolare riguardo  alle  societa'  di  cui  all'art.  210-ter  del
Codice, i compiti e le responsabilita' delle unita' operative di base
del gruppo e dell'ultima societa' controllante  italiana,  nonche'  i
processi  decisionali  in  coerenza  con   le   direttive   impartite
dall'organo  amministrativo;  in  tale  ambito  attua   l'appropriata
separazione di compiti sia tra  singoli  soggetti  che  tra  funzioni
nell'ambito del gruppo e della ultima societa' controllante  italiana
in modo da evitare, per quanto possibile, l'insorgere di conflitti di
interesse; 
    b) con riferimento alla valutazione interna del rischio  e  della
solvibilita' di gruppo, attua la politica di  cui  alle  disposizioni
attuative dell'art. 215-ter del Codice, contribuendo ad assicurare la
definizione di limiti operativi e garantendo la  tempestiva  verifica
dei limiti medesimi, nonche' il  monitoraggio  delle  esposizioni  ai
rischi e il rispetto dei limiti di tolleranza di gruppo; 
    c) attua le politiche inerenti al sistema di  Governo  societario
di gruppo, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad essa attribuiti in
ambito di gruppo; 
    d) cura il mantenimento della  funzionalita'  e  dell'adeguatezza
complessiva dell'assetto  organizzativo  e  del  sistema  di  Governo
societario di gruppo di cui all'art. 70, comma 4; 
    e) verifica  che  l'organo  amministrativo  dell'ultima  societa'
controllante italiana sia periodicamente informato  sull'efficacia  e
sull'adeguatezza del sistema di Governo societario di gruppo, di  cui
all'art. 70, comma 4, e,  comunque  tempestivamente,  ogni  qualvolta
siano riscontrate criticita' significative; 
    f) da' attuazione  alle  indicazioni  dell'organo  amministrativo
dell'ultima societa' controllante italiana, in ordine alle misure  da
adottare  per  correggere  le  anomalie   riscontrate   e   apportare
miglioramenti; 
    g)  propone  all'organo   amministrativo   dell'ultima   societa'
controllante  italiana  iniziative  volte   all'adeguamento   ed   al
rafforzamento del sistema di Governo  societario  di  gruppo  di  cui
all'art. 70, comma 4.